Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 161 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parere della Sezione regionale di controllo deve verificare l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Quando l’affidamento del servizio e la scelta del modello in house sono già stati operati dall’ente di governo dell’ambito, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al singolo ente locale, che è obbligato ad aderire alla modalità gestionale individuata dal Consiglio di bacino.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha disposto di assumere una partecipazione diretta nella costituenda Newco SpA, società in house del bacino Verona Nord, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani.
L’operazione trae origine dal provvedimento con cui l’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord ha affidato il servizio alla Newco, per la durata di quindici anni, previa sua costituzione da parte dei comuni del bacino. Nel verbale si dà atto della consultazione pubblica esperita ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e delle osservazioni formulate da una società partecipata dall’ente. Il Comune ha quindi ritenuto di assumere direttamente la partecipazione, per una quota pari allo 0,146% del capitale sociale, con un conferimento di euro 6.553,03.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha qualificato il parere come attività collocata tra la fase pubblicistica dell’assunzione della qualità di socio e quella privatistica dell’attuazione. La fattispecie rientra tra le ipotesi scrutinabili, poiché l’ente assume per la prima volta la qualità di socio nella nuova società.
La Corte ricostruisce poi l’ordito normativo in materia di servizi pubblici locali a rete, dal d.lgs. n. 152/2006 al d.lgs. n. 201/2022 sino alla legge regionale veneta di settore, dalla quale emerge che la scelta dell’affidamento in house è riservata al Consiglio di bacino. Da ciò deriva la conseguenza centrale: residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente procedente, obbligato ad aderire alla modalità gestionale già individuata, come già affermato dalla Sezione controllo Liguria n. 8/2024/PASP.
Quanto ai singoli requisiti, la Sezione ritiene soddisfatti i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, essendo la partecipazione in società per azioni e rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, il Collegio valorizza la duplice accezione oggettiva e soggettiva indicata dalle Sezioni riunite: il Piano economico finanziario asseverato e la relazione approvata dal Consiglio di bacino contengono la motivazione analitica richiesta, mentre l’ente ha attestato la copertura dell’onere nel bilancio di previsione.
La Corte rileva tuttavia che nella deliberazione comunale non si rinvengono le specifiche indicazioni in merito al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica, rimettendo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica societaria e di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Quanto alla convenienza economica, la motivazione per relationem alla relazione di settore, contenente analisi di benchmark, appare congrua. Infine, la Sezione osserva che la deliberazione consiliare non risulta motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Il parere è pertanto reso in senso positivo, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5.
Nota della Redazione
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