Fondo dirigenza istituito ex novo e limiti al trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 128 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 opera sul complesso delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e non sui singoli fondi, sicché esso vincola sia il fondo del personale non dirigenziale sia quello della dirigenza, dovendosi escludere ogni lettura frazionata del tetto. L’ente che istituisca per la prima volta la qualifica dirigenziale, in difetto di dati storici di riferimento, può determinare il fondo con criteri alternativi, purché motivati e ancorati alla ratio di contenimento della spesa, secondo le indicazioni dell’art. 57, comma 5, CCNL Area funzioni locali 2016-2018. Resta fermo che la costituzione del nuovo fondo deve avvenire a invarianza della spesa complessiva, mediante economie compensative tratte dalle risorse del personale non dirigenziale, senza superare il tetto fissato dall’art. 1, commi 557 e 557-quater, l. n. 296/2006. L’adeguamento del limite al valore medio pro-capite del 2018 presuppone che l’ente abbia personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018.
Il Fatto
Un comune chiede un parere alla Sezione regionale di controllo sulle modalità di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza, che l’ente intende istituire per la prima volta nell’ambito di una riorganizzazione della struttura amministrativa interna.
Poiché nell’annualità 2016 l’ente non aveva personale dirigenziale né relativo fondo, il quesito investe la possibilità di rideterminare in aumento il limite complessivo del trattamento accessorio fissato a quella annualità, l’incidenza del nuovo fondo sul tetto di cui ai commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 e il modo di intendere l’adeguamento pro-capite previsto dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, quando al 31 dicembre 2018 la dirigenza non era ancora istituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto ammissibile la richiesta sotto il profilo soggettivo, provenendo da un comune per il tramite del C.A.L. e firmata dal Sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 50 TUEL. Quanto al profilo oggettivo, i quesiti toccano la materia della contabilità pubblica, poiché investono vincoli di contenimento della spesa di personale e le connesse capacità assunzionali.
La Corte richiama la nozione unitaria di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010, estesa alle materie che incidono sugli equilibri di bilancio, tra cui la spesa del personale. Tuttavia i quesiti, se letti in chiave concreta, condurrebbero a un inammissibile assenso preventivo su operazioni gestionali. Essi vengono quindi esaminati solo in astratto, per fornire criteri generali.
Nel merito, il tetto del salario accessorio si applica al complesso delle risorse destinate alla contrattazione decentrata e non ai singoli fondi, comprendendo tanto il fondo del personale non dirigenziale quanto quello della dirigenza (Sezioni Riunite n. 6/SSRRCO/2018). Quando manchino dati storici per l’istituzione ex novo della dirigenza, l’ente può individuare un parametro alternativo, motivato e ispirato alla ratio della norma, utilizzando le medie retributive di enti comparabili indicate dall’art. 57, comma 5, CCNL Area funzioni locali 2016-2018, ancora applicabile in forza dell’art. 1, comma 11, del CCNL del 16 luglio 2024.
Tale facoltà non elide i limiti finanziari di legge. Il nuovo fondo deve essere coperto mediante economie compensative prelevate dal fondo del personale non dirigenziale: incrementare le risorse di una categoria è possibile solo con corrispondente riduzione di quelle di un’altra. Analogamente, resta fermo il vincolo dei commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, parametrato alla media del triennio 2011-2013, che la riforma del 2019 non ha modificato.
Quanto all’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, l’adeguamento del limite al valore medio pro-capite del 2018 consente ai comuni con personale aumentato di incrementare le risorse del salario accessorio, ma presuppone l’indicazione del personale in servizio a quella data. Se la dirigenza non era ancora istituita, l’ente deve ricorrere nuovamente al parametro alternativo delle medie retributive comparabili.
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Nota della Redazione
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