Costituzione di società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 160 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), come novellato dalla legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la determinazione pubblicistica dell’ente di assumere la veste di socio e la sua attuazione mediante strumenti di diritto societario. Il suo ambito oggettivo è circoscritto ai soli atti di costituzione di una società e di acquisto di partecipazioni, che segnano l’ingresso dell’amministrazione in un nuovo rapporto societario. Entro tali limiti, l’Ente è tenuto a fornire analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alla convenienza economica e al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere della Sezione non può spingersi a una riedizione di valutazioni già compiute in altra sede, limitandosi a un controllo di conformità formale e sostanziale dell’atto deliberativo.

Il Fatto

Il Comune di Costermano sul Garda ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 35 del 12 agosto 2025, con la quale ha disposto di partecipare alla costituenda società in house Newco SpA per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.

La partecipazione del Comune avviene per il tramite della società Azienda Gardesana Servizi SpA, di cui l’Ente è socio con una quota del 5%, e rispetto alla quale esercita il controllo analogo. L’operazione trae origine dalla deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord n. 11 del 4 giugno 2025, che ha affidato il servizio alla Newco per quindici anni. La questione arriva alla Corte dei conti in forza dell’art. 5, comma 3, Tusp, che impone la trasmissione dell’atto deliberativo all’organo di controllo per il parere di conformità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in primo luogo i tratti della nuova funzione di controllo, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG. Viene ribadito che l’oggetto dello scrutinio è circoscritto alla fase pubblicistica della scelta e che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per individuare gli atti da sottoporre a verifica.

Sul piano della normativa di settore, la Corte rileva che la scelta del modello in house providing è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, della l.r. Veneto n. 52/2012 e dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011. Ne consegue che residuano margini di discrezionalità ridotti in capo all’Ente procedente.

Quanto ai requisiti dell’art. 5, Tusp, la delibera risulta adottata con lo strumento previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp, e i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4, Tusp appaiono soddisfatti, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale. La sostenibilità finanziaria oggettiva è attestata dal piano economico-finanziario asseverato, con un EBITDA a regime di circa 4,5 milioni. Il profilo soggettivo è coperto dalla previsione in bilancio della somma di euro 51.804,65.

La Corte formula però due precisazioni. Sul piano dell’equilibrio di bilancio prospettico, la delibera non reca specifiche indicazioni, e permane in capo all’Ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società, anche per gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la delibera consiliare non risulta motivata.

Allo stato degli atti, la Sezione rende pertanto parere positivo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5, disponendo la trasmissione al Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, Tusp.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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