Relazione di fine mandato calcolata a ritroso dalle nuove elezioni (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 98 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato. La regola opera quando il rinvio delle elezioni sia disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n. 26/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2020. Il criterio della decorrenza a ritroso dall’evento elettivo consente di esporre nella relazione anche i dati contabili dell’ultimo esercizio finanziario, assicurando coerenza tra rendicontazione e ciclo di mandato effettivo. Resta fermo il riferimento dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 per l’individuazione della durata del mandato.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito ai tempi e ai contenuti della relazione di fine mandato. Il Sindaco era stato proclamato all’esito di una tornata elettorale posticipata a causa delle normative emergenziali legate alla crisi pandemica.
Secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, il rinnovo dell’organo consiliare era previsto nella primavera 2026, dunque oltre la scadenza naturale del mandato quinquennale. Il quesito riguardava pertanto il dies a quo del termine di sessanta giorni per la sottoscrizione dell’atto: se dovesse decorrere a ritroso dalle nuove elezioni, oppure dalla scadenza del quinquennio dall’insediamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione, investita della richiesta, ha ritenuto la questione di particolare rilevanza e di carattere generale, tale da giustificare il deferimento della stessa alla Sezione delle Autonomie in funzione nomofilattica. Il quesito verteva sull’individuazione del corretto criterio temporale cui ancorare il calcolo del termine, questione suscettibile di applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Investita della questione, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il principio di diritto secondo cui, quando le elezioni dei consigli comunali si tengono oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato va calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.
La Sezione regionale, nel rispondere al quesito, ha osservato di non poter che conformarsi al principio di diritto espresso dall’organo di nomofilachia, stante la funzione uniformatrice della pronuncia della Sezione delle Autonomie.
La soluzione accolta privilegia così il collegamento tra rendicontazione e concreto ciclo di mandato, permettendo di includere nella relazione anche i dati contabili dell’esercizio 2025. Il criterio valorizza l’effettività della gestione rispetto alla sola decorrenza formale del quinquennio.
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, che dispone la trasmissione al Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte e all’Amministrazione richiedente.
Nota della Redazione
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