Quote obiettivo e tetti extraregionali: interesse e legittimità (TAR Lombardia n. 2388 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale di ricovero al raggiungimento di obiettivi di produzione aggiuntiva costituisce un meccanismo incentivante legittimo, purché non imponga sacrifici sproporzionati all’operatore convenzionato. Esso persegue finalità di interesse generale connesse alla tutela del diritto alla salute e alla riduzione delle liste di attesa, ed è ammesso in una condizione di scarsità delle risorse pubbliche. La censura che contesti clausole di negoziazione dei tetti extraregionali senza allegare un pregiudizio economico attuale e concreto è inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/7758 del 2022, recante le regole di sistema per il 2023, nella parte in cui àncora il budget alla produzione finanziata nel 2019 e disciplina la negoziazione dell’attività resa a favore dei pazienti residenti in altre regioni. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti esecutivi, contestando in particolare la clausola che subordina il riconoscimento di una quota del 7% del budget di ricovero all’incremento di determinati volumi. La Regione e l’ATS si sono costituite, chiedendo il rigetto e sollevando eccezioni di giurisdizione e di tardività.
Con sentenza non definitiva n. 1611/2024 il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del gravame sul budget per sopravvenuto difetto d’interesse e ha disposto istruttoria sulle regole di negoziazione extraregionale. Residuano il punto 2 del quinto motivo aggiunto e il terzo motivo del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Sulla quota obiettivo il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la censura, pur formalmente rivolta a una clausola contrattuale, investe la scelta autoritativa di subordinare parte del budget al raggiungimento di un livello produttivo. Nel merito la doglianza è infondata, secondo un orientamento già espresso dalla Sezione.
La quota obiettivo è un segmento del budget di ricovero la cui erogazione dipende dal conseguimento di obiettivi fissati in sede di programmazione. Il relativo meccanismo, volto a correggere la lunghezza delle liste di attesa, persegue finalità di interesse generale riconducibili all’art. 32 Cost. ed è legittimo se non addossa sacrifici sproporzionati agli operatori.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui chi opera nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti imposti dal contenimento della spesa, dovendo comunque assicurare beni costituzionali di superiore rango. Il bilanciamento operato non si disallinea dai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Non convince la tesi della ricorrente secondo cui il meccanismo indurrebbe a una iper produzione e a un inevitabile sforamento del budget. L’incremento riguarda specifici interventi e sollecita una canalizzazione della produzione verso attività reputate più urgenti, con possibile ricalibrazione delle altre prestazioni. Il riconoscimento è graduato in fasce ed è sufficiente un incremento pari all’86% delle prestazioni aggiuntive. Le prestazioni extra budget, inoltre, non sono gratuite, essendo previste compartecipazioni a carico dell’utenza e remunerazioni aggiuntive regionale.
Quanto alle prestazioni extraregionali, la censura è inammissibile per carenza d’interesse. La ricorrente stessa ammette che il danno potrà essere accertato solo al termine della compensazione della mobilità attiva. Manca dunque una utilità pratica, diretta e immediata, conseguibile con l’annullamento degli atti impugnati, non essendo sufficiente la prospettazione di pregiudizi ipotetici. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile in parte qua e il quinto motivo aggiunto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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