Fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.: tutela cautelare e sollecita definizione del giudizio (TAR Calabria n. 393 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita definizione del giudizio di merito. In tal caso il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissa l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, senza pronunziarsi sull’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La scelta di non delibare il fumus boni iuris e il periculum in mora non configura un diniego implicito della misura cautelare, ma una modalità di definizione del rapporto tra urgenza e merito rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Una società, attiva nella formazione professionale, aveva partecipato all’Avviso Pubblico regionale “Skills for Green and Digital Transition”, risultando collocata in graduatoria tra le “Domande idonee ma non finanziate per superamento della dotazione complessiva dell’Avviso”. Avverso tale esclusione dal finanziamento, la ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Calabria, lamentando il malfunzionamento della piattaforma informatica di presentazione dell’istanza e la mancata valutazione della propria posizione.
La Regione Calabria si era costituita in giudizio per resistere alle pretese attoree. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla domanda di sospensione, disponendo la diretta fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, verificata la propria giurisdizione e competenza, ha applicato il disposto dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di omettere la pronuncia sulla domanda cautelare quando le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente dalla sollecita definizione del giudizio nel merito.
La scelta del legislatore processuale attribuisce al giudice amministrativo il potere di accelerare il passaggio alla fase di merito, evitando una duplicazione di attività processuale quando la contesa richieda comunque un approfondimento che superi la sommaria cognizione propria della fase cautelare. In tali ipotesi, la compressione dell’interesse alla tutela anticipatoria è compensata dalla prossimità dell’udienza di trattazione.
Conseguentemente, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito, disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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