Translatio iudicii: il deposito del ricorso in riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di tre mesi (TAR Lombardia n. 2601 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo successiva alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 impone che entro tale scadenza siano compiuti sia la notifica sia il deposito del ricorso. La riproposizione della domanda si perfeziona unicamente con il deposito, essendo la litispendenza nel processo amministrativo effetto di una fattispecie complessa costituita da notifica e deposito. Il mancato rispetto del termine di deposito, fissato in via generale dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., senza che rilevi la tempestività della sola notificazione.
Il Fatto
Una società, conduttrice di terreni, aveva proposto dinanzi al giudice ordinario domanda di condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni arrecati alle colture arboree dagli animali selvatici. Con sentenza del Tribunale di Milano, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La società aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR, notificando il ricorso in riassunzione entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ma depositandolo successivamente alla scadenza di tale termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto di riassunzione, pur essendo stata tempestiva la notifica. Secondo il Tribunale, il termine di tre mesi previsto dall’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 per la riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione non riguarda la sola notificazione ma anche il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2022, secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l’effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi sono costituiti dalla notifica e dal deposito: la sola notifica, non seguita dal tempestivo deposito, è inidonea a determinarla. La riproposizione della domanda, ai sensi dell’art. 59, comma 2, secondo periodo, deve avvenire con le modalità e le forme previste per il giudizio dinanzi al giudice adito, il che comporta l’applicazione della regola dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., che fissa in trenta giorni il termine perentorio per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione.
In ulteriore conforto, il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5037 del 2024, secondo cui il termine perentorio per la riassunzione deve essere rispettato sia per la notifica sia per il deposito del ricorso, poiché l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche impone di ricollegare il momento di instaurazione del rapporto processuale a un unico dies a quo, coincidente con la scadenza del termine per la riassunzione stessa.
Nella vicenda concreta, essendo il ricorso stato depositato il 1° settembre 2023, oltre la scadenza del 10 luglio 2023, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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