Conto giudiziale escluso per beni mobili soggetti a vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 177 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito si configura soltanto in chi gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, e con movimenti in carico e scarico idonei a generare un obbligo restitutorio. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle diverse articolazioni dell’amministrazione e ricondotti allo stato patrimoniale dell’ente, sono invece assoggettati a mero debito di vigilanza, che qualifica l’agente come amministrativo e non contabile. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dell’obbligo di resa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di presunto consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale era stato presentato con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni in dotazione dell’ente. Nella relazione istruttoria il magistrato aveva dubitato proprio di tale qualificazione, ravvisando in capo al dipendente un debito di vigilanza anziché un debito di custodia.
La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 3 luglio 2025 il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato con la richiesta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla suddetta resa. Secondo la Corte l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine va individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
Il Collegio osserva che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio devono determinare un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, così configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. La Corte richiama sul punto una giurisprudenza contabile consolidata, citando tra le altre la Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, la Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e alcune pronunce della stessa Sezione Piemonte (n. 354 del 2021, n. 362 del 2022, n. 219 del 2023).
Nel caso concreto il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, trattandosi di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale. Non è pertanto individuabile, dalla disamina degli atti, una tipica gestione di cassa o magazzino.
Da qui la conclusione: nella fattispecie non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente un obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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