Insussistenza della colpa grave degli amministratori nel dissesto dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 133 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità degli amministratori locali per il dissesto finanziario dell’ente, ai sensi dell’art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, non può fondarsi sulla mera qualifica ricoperta, ma richiede l’accertamento di un contributo causale connotato da colpa grave. Il grado della colpa è rapportato in proporzione inversa allo sforzo impiegato per una corretta rappresentazione dell’atto e delle circostanze in cui esso si colloca: ne consegue che la buona fede esclude la colpa grave solo ove gli amministratori abbiano compiuto un adeguato approfondimento della situazione giuridica e fattuale. Non è imputabile agli amministratori la colpevole inerzia nei compiti di indirizzo, controllo e monitoraggio quando essi si siano attivati, anche mediante consulenze esterne, per far emergere le criticità contabili e adottare le necessarie misure di risanamento, in assenza di segnalazioni da parte degli organi di controllo.

Il Fatto

Con decreto n. 1/2024 il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale regionale aveva accertato la responsabilità del sindaco e dell’assessore delegato al bilancio di un Comune, per il dissesto finanziario dichiarato con deliberazione consiliare dell’11 marzo 2020. Il giudice aveva escluso la sanzione pecuniaria, per l’avvenuta rinuncia agli emolumenti, ma aveva affermato la sussistenza dei presupposti per le sanzioni interdittive discendenti ex lege dalla responsabilità per il dissesto.

Gli amministratori hanno proposto opposizione ex art. 135 c.g.c., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per il tardivo deposito della documentazione, la violazione del diritto di difesa e la prescrizione, e nel merito l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla richiesta di sospensione dell’esecutorietà del decreto, ha rilevato che ai sensi dell’art. 135, comma 2, c.g.c. la sospensione opera ex lege per effetto del deposito del ricorso, senza necessità di pronuncia del giudice dell’opposizione.

L’eccezione di inammissibilità per la mancata audizione personale in fase istruttoria è stata giudicata infondata: il rito sanzionatorio, disciplinato dagli artt. 133 e segg. c.g.c., non prevede l’invito a dedurre di cui all’art. 67 c.g.c. né la connessa facoltà di audizione a pena di inammissibilità. Il tardivo deposito documentale è stato parimenti escluso quale causa di improcedibilità, avendo il termine dell’art. 133, comma 4, c.g.c. natura ordinatoria.

Sulla prescrizione, la Corte ha confermato che il termine decorre dalla dichiarazione di dissesto, quale condicio sine qua non del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria: nel caso di specie l’azione è stata tempestivamente esercitata.

Nel merito, il Collegio ha accolto le opposizioni. Le cause del dissesto non sono riferibili agli amministratori: l’indebitamento sproporzionato è prevalentemente riconducibile alla gestione precedente, mentre l’unico mutuo assunto successivamente è risultato un investimento proficuo. La cancellazione dei residui insussistenti era necessitata dalla loro carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

La Corte ha valorizzato la condotta degli amministratori, che si erano attivati con consulenze esterne per ricostruire il quadro contabile e individuare le misure di risanamento, giungendo responsabilmente alla dichiarazione di dissesto, in assenza di segnalazioni degli organi di controllo esterno. È stata così esclusa la colpa grave e annullato il decreto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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