Cessazione materia del contendere per sopravvenuto versamento imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 93 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto nei confronti dell’agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, la sopravvenuta e documentata regolarizzazione della posizione debitoria, mediante il versamento all’ente delle somme non riversate, determina la cessazione della materia del contendere e il conseguente discarico dell’agente. Il giudice contabile, preso atto del buon esito del versamento, non pronuncia condanna e dispone la compensazione delle spese processuali quando sussistono giusti motivi.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune per l’esercizio finanziario 2021 da parte dell’agente contabile gestore di una struttura ricettiva. Il conto, predisposto con il mod. 21 previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996, era stato trasmesso all’ente locale e da questi alla Corte.

Nel conto risultavano dichiarate imposte riscosse e versate per complessivi € 14.998,00. Il magistrato istruttore, sulla base dei raffronti tra il conto, il portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni trimestrali, ha ravvisato una differenza di € 24.256,00 rispetto a quanto si sarebbe dovuto riversare e, con la relazione d’irregolarità, ha chiesto al Collegio il mancato discarico e la condanna dell’agente al pagamento di tale importo.

La Motivazione della Corte

Dopo le contestazioni, l’agente contabile ha depositato note difensive con richiesta di rettifica del computo dei pernottamenti esenti e istanza di regolarizzazione, previo riversamento di un ulteriore importo. All’udienza pubblica l’agente ha confermato di avere provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, chiedendo di prendere atto del versamento e riservandosi di produrre la documentazione attestante il buon esito.

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di conferma della regolarità del versamento. La documentazione è stata poi effettivamente trasmessa.

Il Collegio ha quindi rilevato che, in aggiunta alla somma già versata di € 14.998,00, l’agente ha corrisposto all’ente locale un ulteriore importo di € 15.920,00. Tale pagamento, sopravvenuto e documentato, è stato ritenuto idoneo a integrare la fattispecie della regolarizzazione della posizione debitoria.

Su queste basi la Corte ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha disposto il discarico in favore dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale, senza pronuncia di condanna. Sussistendo giusti motivi, ha disposto la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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