Cessazione materia contendere per riliquidazione INPS ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 169 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente accolto in via amministrativa la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, applicando il criterio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento degli arretrati prima dell’udienza, con allegazione documentale, priva di interesse la pretesa azionata in giudizio. La definizione anticipata della lite giustifica, sussistendo giusti motivi, la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
Il Fatto
Due appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in quiescenza, collocati a riposo con il sistema misto retributivo/contributivo e con servizio utile, alla data del 31.12.1995, inferiore a diciotto anni, hanno proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, chiedendo il riconoscimento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della percentuale di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno richiamato la giurisprudenza contabile favorevole e l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l’applicabilità della norma invocata. L’INPS si è costituito eccependo di aver già provveduto, per entrambi i ricorrenti, alla riliquidazione della pensione con arretrati, nel rispetto del criterio dettato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. I ricorrenti si sono associati alla richiesta, domandando la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, non essendovi questioni preliminari da trattare, ha esaminato la concorde richiesta di definizione anticipata del giudizio. La Corte ha verificato che la domanda formulata dai ricorrenti, finalizzata alla riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base del disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, era stata integralmente accolta in via amministrativa dall’ente previdenziale.
La riliquidazione è avvenuta in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM. La Corte ha rilevato che l’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione documentale, di aver proceduto al ricalcolo del trattamento e al pagamento degli arretrati, con accredito del rateo di luglio 2024 per uno dei ricorrenti e di agosto 2024 per l’altro.
Su queste basi il Collegio ha ritenuto che la pretesa azionata in giudizio avesse trovato piena soddisfazione nella fase amministrativa, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito. La definizione del giudizio è stata quindi dichiarata con cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da entrambi i ricorrenti.
Quanto al regime delle spese, la Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in ragione della definizione del giudizio intervenuta per effetto dell’attività provvedimentale dell’ente previdenziale. Il dispositivo è stato formalizzato nel verbale d’udienza, con successivo deposito in segreteria.
Nota della Redazione
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