Falsa timbratura del badge e danno da disservizio nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 371 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante timbratura del badge a opera di terzi, integra la fattispecie dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e obbliga il dipendente pubblico a risarcire il danno diretto, pari alle retribuzioni indebitamente percepite per le giornate non lavorate. Il risarcimento non è circoscritto alle due voci espressamente previste dalla norma — danno da assenteismo e danno all’immagine — poiché resta ammissibile il danno da disservizio, purché allegato e provato con riferimento a spese effettive sostenute dall’amministrazione e non semplicemente presupposto. È esclusa la configurabilità del danno in re ipsa: il pregiudizio ulteriore deve risultare da un accertamento concreto, non dalla sola illiceità della condotta. Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile la pregiudiziale penale ex art. 106 c.g.c. opera solo in presenza di una connessione logico-giuridica imprescindibile e non è invocabile in attesa della definizione del processo penale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una dipendente di una struttura sanitaria pubblica romana per un’ipotesi di danno all’erario da false attestazioni di presenza al lavoro. La contestazione originaria riguardava un arco temporale ampio, per il quale il requirente aveva inizialmente quantificato il pregiudizio in oltre cinquemila euro.

Le indagini si erano sviluppate anche mediante videosorveglianza, geo-localizzazione e servizi di osservazione. All’esito di una rettifica formalizzata dall’amministrazione, le giornate effettivamente non comprovate si sono ridotte a tre, con un danno diretto riquantificato in € 374,58, cui la Procura ha aggiunto il danno da disservizio. Attivato il procedimento monitorio ex art. 131 c.g.c., con somma determinata in € 1.000, la convenuta ha rifiutato l’accettazione, eccependo la sospensione per pregiudiziale penale e contestando gli addebiti nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. La pregiudiziale penale ex art. 106 c.g.c. ha, nei giudizi contabili, possibilità residue di manifestarsi, come chiarito dalle Sezioni riunite con ordinanza n. 12/2019/RCS. Essa presuppone una connessione logico-giuridica imprescindibile, che nella specie difetta: per le contestazioni di assenteismo e disservizio è sufficiente il compendio probatorio già agli atti.

Nel merito, i giudici affermano la sussistenza del rapporto di servizio e inquadrano la condotta nell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009. La norma contempla il danno da assenteismo e quello all’immagine, ma, secondo l’indirizzo contabile richiamato, la loro espressa previsione non esclude la risarcibilità di danni ulteriori concretamente esistenti e comprovati.

Quanto al danno diretto, il Collegio ricorre al criterio del più probabile che non. Nei tre giorni contestati la timbratura in uscita è attribuibile a terzi, mentre l’entrata risulta effettuata dalla dipendente. Le schede turni non protocollate, il riepilogo delle timbrature e le dichiarazioni dei responsabili, rese ora per allora, non superano il contrasto con le risultanze investigative. Il pregiudizio è quindi confermato in € 374,58.

Sul danno da disservizio, la domanda è accolta solo parzialmente. Il Collegio aderisce all’indirizzo che esclude il risarcimento del danno in re ipsa e riconosce la sola prima sottovoce, rideterminandola equitativamente in misura inferiore al 10% del richiesto, in relazione ai tre episodi e alla valutazione ipotetica delle spese legali. È invece respinta la seconda sottovoce, priva di prova di servizi straordinari retribuiti a terzi. La convenuta è condannata al pagamento di € 500, oltre interessi legali dalla pubblicazione, e delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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