Sistema dei controlli interni comunali solo parzialmente adeguato: le raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 198 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica affidata alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 ha ad oggetto l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, non la sola formale adozione dei regolamenti. L’ente locale che, per ragioni organizzative, svolga i controlli in ritardo o in forma prevalentemente consuntiva realizza un sistema solo parzialmente adeguato, con ricadute negative su efficienza ed efficacia della gestione. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su motivate tecniche di campionamento, di natura probabilistico-statistica e orientate al rischio, non su estrazioni casuali prive di proiezione sulle aree più esposte. La mancata costituzione della struttura operativa prevista dal regolamento comunale e la carenza di report infrannuali impediscono l’autocorrezione tempestiva. L’accertamento della parziale inadeguatezza non integra, di per sé, la condizione sanzionatoria dell’art. 148, comma 4, TUEL, restando la Sezione nella funzione di controllo e di raccomandazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. L’ente, soggetto a dichiarazione di dissesto e a gestione commissariale del risanamento, ha trasmesso le relazioni-questionario previste dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie in sensibile ritardo rispetto ai termini.
La verifica precedente, riferita all’anno 2019, si era chiusa con una conclusione di parziale adeguatezza. Il magistrato istruttore ha richiesto documenti e informazioni integrative; l’ente ha risposto con memoria e allegati. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi l’effettivo funzionamento, e non la mera presenza, degli strumenti di controllo interno.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal riparto dell’art. 148 TUEL, che le attribuisce la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Richiama le Linee guida della Sezione delle Autonomie e le finalità del controllo: adeguatezza funzionale, coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli organizzativi e contabili, monitoraggio degli organismi partecipati.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che il ricorso a estrazioni casuali in percentuale fissa non soddisfa il requisito delle motivate tecniche di campionamento richiesto dall’art. 147-bis, comma 2, TUEL. Il metodo deve proiettarsi nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte e tenendo conto degli esiti degli esercizi precedenti. Il mancato concorso degli esiti del controllo di gestione e del controllo di regolarità nella scelta dei settori da verificare discende dai ritardi accumulati.
Sul controllo di gestione e sul controllo strategico, la Sezione constata che i report prodotti sono stati inferiori a quelli previsti regolamentarmente e che l’attività è stata prevalentemente consuntiva. I referti infrannuali sono mancati e il ciclo della performance è stato concluso in ritardo. La struttura operativa prevista dal regolamento non risulta costituita. Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/2025/FRG, il Collegio osserva che la scarsità di report e l’impossibilità di verificarne l’adozione tempestiva impediscono all’ente di attuare prontamente azioni di autocorrezione.
Sul controllo sulle società e sugli organismi partecipati, la Sezione sottolinea che la previsione di una struttura interna dedicata prescinde dal valore della partecipazione e dalla sussistenza dell’obbligo di bilancio consolidato. Sul controllo sulla qualità dei servizi rileva l’assenza di report specifici e la mancata attivazione di benchmarking e consultazione degli stakeholders.
In conclusione, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema per gli anni esaminati, con riserva di verificare il superamento delle criticità nel prossimo ciclo, e invita l’ente ad adottare le misure correttive indicate in motivazione, disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e la sua pubblicazione.
Nota della Redazione
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