Responsabilità contabile del beneficiario e dell’amministratore per contributo non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 157 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un contributo pubblico è titolare di un rapporto di servizio con l’ente erogante, in forza del principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse, e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno ingiusto arrecato al patrimonio dell’amministrazione. La responsabilità amministrativa si estende alle persone fisiche che hanno diretto, rappresentato o amministrato la società beneficiaria, quando la loro condotta abbia inciso sulla mancata realizzazione del programma o abbia determinato lo sviamento delle risorse. La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, prescritta a pena di revoca, integra condotta antigiuridica causalmente idonea a produrre il danno, quantificato nel finanziamento residuo mai restituito. L’azione erariale, indisponibile e a tutela di interessi generali, coesiste con quella fallimentare e con le iniziative recuperatorie dell’ente, con il solo limite, in sede esecutiva, del divieto di duplicazione risarcitoria. L’elemento soggettivo può essere qualificato a titolo di dolo contrattuale, quale inadempimento volontario e cosciente dell’obbligazione, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale.
Il Fatto
Una società presenta domanda di agevolazione a valere su un programma regionale per ristrutturare un immobile da destinare a struttura ricettiva. La Regione concede un contributo in conto capitale e un contributo in regime de minimis; il concessionario eroga in via anticipata l’intero importo, a fronte di polizza fideiussoria. Scaduto il termine per la realizzazione dell’intervento senza rendicontazione finale, l’ente concede la revoca del contributo e dispone il recupero della somma erogata, oltre agli oneri di rivalutazione.
La Procura contabile cita la società beneficiaria, nel frattempo fallita, e l’amministratore che ne aveva gestito la fase esecutiva del programma, chiedendo il risarcimento del danno erariale. La convenuta persona fisica eccepisce di non rivestire più la carica al momento dell’avvio delle indagini, di aver consegnato la documentazione al curatore e di non poter essere chiamata a rispondere di una pretesa già fatta valere nelle procedure concorsuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia della società convenuta, ritualmente citata e non costituita. Nel merito, ricostruisce il rapporto di servizio del percettore privato di contributi pubblici, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza contabile che ne estende la portata a chi ha amministrato la società beneficiaria, incidendo sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse.
La questione centrale riguarda la condotta. Il Collegio osserva che la rendicontazione finale di spesa costituiva requisito fondamentale, previsto dal programma a pena di revoca, per il mantenimento del contributo: solo attraverso essa l’amministrazione può verificare l’attinenza delle spese sostenute alle finalità pubbliche perseguite. La sua omissione ha quindi frustrato lo scopo del finanziamento e ha portato alla revoca, poi non seguita dall’integrale restituzione.
L’argomento difensivo sull’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare è respinto. Il Collegio ribadisce, richiamando la giurisprudenza costituzionale e contabile, che l’azione erariale è autonoma e indisponibile, tutela interessi generali ed è esercitabile in coesistenza con il recupero civile e concorsuale, con il solo limite del divieto di duplicazione in sede esecutiva. Non emerge, allo stato, alcuna prova dell’effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alla tesi della tardiva produzione documentale, il Collegio conferma che una documentazione prodotta a distanza dall’adempimento non è idonea a dimostrare la corretta destinazione del finanziamento. Sussiste dunque il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, e il danno è quantificato nel finanziamento residuo mai restituito, con rivalutazione e interessi.
Sull’elemento soggettivo, la condotta è qualificata a titolo di dolo contrattuale, quale inadempimento volontario dell’obbligazione, senza necessità di provare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale. La condanna è pronunciata in solido tra società e amministratore, con spese a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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