Revoca della sospensione condizionale per condanna a pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. I n. 3417 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ex art. 20 bis cod. pen., costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 168 cod. pen. L’art. 61-bis legge n. 689/1981 non esclude che la pena sostitutiva possa operare come causa di revoca del beneficio: la norma si limita a impedire che la pena sostitutiva sia a sua volta condizionalmente sospesa. L’art. 57, comma 1, legge n. 689/1981 equipara, per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive alla pena detentiva sostituita, salva la sola pena pecuniaria, che si considera sempre come tale.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale concessa al ricorrente con una sentenza di condanna per un reato in materia di stupefacenti, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2022. La revoca era fondata su una successiva condanna, per delitto anteriormente commesso, con la quale era stata inflitta una pena sostituita, ex art. 20 bis cod. pen. e art. 56 legge n. 689/1981, con la detenzione domiciliare, superandosi così il limite di pena dell’art. 163 cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Secondo la difesa, l’art. 61-bis legge n. 689/1981, quale clausola generale, escluderebbe l’applicazione alle pene sostitutive dell’intera disciplina degli artt. 163 e ss. cod. pen. e dunque anche dell’art. 168 cod. pen., con la conseguenza che la condanna a pena sostitutiva non potrebbe fondare la revoca del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento consolidato secondo cui la condanna a pena non sospesa, o per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti dell’art. 163 cod. pen., impone al giudice dell’esecuzione la revoca obbligatoria del beneficio. Il dato testuale degli artt. 168, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. e la loro lettura sistematica non lasciano margini discrezionali.
Il nucleo del ragionamento riguarda la portata dell’art. 61-bis legge n. 689/1981. Per la Corte, la norma ha il solo scopo di escludere che, una volta disposta l’applicazione di una pena sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa. La Relazione ministeriale conferma che la disposizione mira a garantire effettività alle pene sostitutive e a restituire alla sospensione condizionale il ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve. L’alternatività tra i due istituti trova conferma nel novellato art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, secondo cui il giudice applica le pene sostitutive se non ordina la sospensione condizionale.
Su questa base la Corte distingue nettamente due piani. Il primo riguarda l’alternatività tra sospensione condizionale e pena sostitutiva: qui opera l’art. 61-bis, che impedisce la sospensione della pena sostitutiva. Il secondo riguarda gli effetti giuridici della condanna a pena sostitutiva rispetto a precedenti condanne a pena sospesa: qui rileva l’art. 57, comma 1, legge n. 689/1981, che, per ogni effetto giuridico, equipara le pene sostitutive alla pena detentiva sostituita.
Tra gli effetti giuridici della condanna rientra anche il costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con altra sentenza. Ne consegue che, mentre la pena pecuniaria sostitutiva resta inidonea a fondare la revoca — come affermato in Sez. V n. 15785 del 17.01.2011, Sez. I n. 5638 del 20.01.2009 e Sez. I n. 41216 del 02.10.2008 —, la condanna alle pene sostitutive detentive costituisce legittima causa di revoca, in linea con Sez. I n. 15903 del 2024 e con quanto già affermato per la semidetenzione e la libertà controllata (Sez. I n. 46917 del 27.09.2019).
La Corte ha infine respinto l’argomento difensivo secondo cui la sospensione priverebbe la pena sostitutiva di efficacia rieducativa: la sospensione dell’esecuzione della pena sostitutiva, in caso di sopravvenuto ordine di carcerazione, è infatti disciplinata dall’art. 68 legge n. 689/1981, come novellato dalla riforma. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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