Inammissibile il ricorso contro la pena base ridotta in bonam partem (Cass. pen. Sez. 7 n. 6663 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato che lamenti la determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di un errore di quantificazione in bonam partem. La doglianza relativa alla commisurazione della pena pecuniaria, che si assuma illegittima perché inferiore al minimo edittale, non è valutabile in sede di legittimità quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata alle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in sede di annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, decidendo a seguito dell’annullamento con rinvio pronunciato il 22 gennaio 2025 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l’imputato alla pena di tre anni di reclusione e 600,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso a Messina il 14 agosto 2020.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge del provvedimento impugnato e chiedendo il riesame del trattamento sanzionatorio. In particolare, la pena pecuniaria irrogata era reputata illegittima in quanto inferiore al minimo edittale, individuato, nel caso di specie, nella misura di 927,00 euro anziché in quella di 600,00 euro, così come quantificata in bonam partem dalla Corte territoriale in sede di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il riesame richiesto inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio. A sostegno di tale principio, sono stati richiamati i precedenti di Sez. 2, n. 37689 del 2014 e di Sez. 3, n. 18502 del 2015.
La Corte ha inoltre evidenziato che la doglianza proposta dalla difesa del ricorrente contrasta con un principio di diritto consolidato, affermato da Sez. 7, n. 6966 del 2015, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato che lamenti la determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di un errore di quantificazione in bonam partem.
Conseguentemente, la doglianza sulla commisurazione della pena pecuniaria irrogata dalla Corte di appello di Messina a seguito dell’annullamento con rinvio non è valutabile in sede di legittimità, riguardando un errore di valutazione dosimetrica favorevole al condannato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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