Guida in stato di ebbrezza: sindacato di legittimità e improcedibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 3520 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, restando l’apprezzamento delle risultanze processuali riservato in via esclusiva al giudice di merito. La modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006 non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sui vizi della motivazione, essendo inammissibili le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate. Nei reati di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, rileva il termine di improcedibilità e non quello di prescrizione del reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 novembre 2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante; violazione di legge sulla ricorrenza della medesima circostanza; inosservanza ed erronea applicazione di legge per intervenuta prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella ritenuta più adeguata dal ricorrente non integra il vizio di legittimità.

Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento: le Sezioni Unite n. 6402 del 1997, la Sez. V n. 17905 del 2006 e la Sez. VI n. 22445 del 2009. Da tali precedenti si evince che, anche dopo la novella dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. a opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato della Corte sui vizi della motivazione e rimane preclusa l’adozione di autonomi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.

Applicando tali coordinate, la Corte osserva che il ricorrente, con le prime due doglianze, invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello per affermare la responsabilità in ordine al reato ritenuto circostanziato dall’aggravante.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Nella specie non rileva il decorso del termine di prescrizione, bensì quello dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. pen., che, nel caso in esame, non risulta essere stato superato.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in linea con la Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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