Confisca denaro e stupefacenti richiede nesso con reato contestato (Cass. pen. Sez. IV n. 4179 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, la confisca del denaro trovato nella disponibilità dell’imputato è legittima solo quando sia provato un nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato per cui si procede. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il denaro non costituisce profitto del reato, perché non è il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dall’illecito, né il suo prezzo, salvo che risulti dimostrato che ne sia il corrispettivo ricevuto da terzi. Non sono pertanto confiscabili le somme che, in ipotesi, rappresentano il ricavato di precedenti e diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza. La confisca può avere ad oggetto soltanto il prodotto o il profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato, non di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2024, ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero per la violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata per avere illecitamente detenuto circa 1.500 grammi di cocaina. Il giudice ha inoltre disposto la confisca dello stupefacente, delle armi e munizioni e del denaro in sequestro.

Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo ha censurato la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen., per difetto del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il fatto contestato di detenzione; con il secondo ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla scelta del trattamento sanzionatorio. Il processo, inizialmente assegnato alla Sezione Settima, è stato restituito alla Sezione Quarta con ordinanza del 18 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che si limita a contestare in maniera vaga l’affermazione di responsabilità e la scelta della pena rispetto a una sentenza di patteggiamento, senza cogliere la specificità di tale modulo processuale. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo, muovendo dalla previsione dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, che impone la confisca, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta, delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato.

Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 5500 del 24/01/2024, Mbaye Fall, non massimato, il Collegio ha ricordato che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Lucci. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.

Su queste basi, la Corte ha affermato che la confisca può avere ad oggetto soltanto il prodotto o il profitto del reato per cui l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità, richiamando Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka. Ha poi valorizzato il principio di Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione, la confisca del denaro è possibile solo quando sussiste un nesso di pertinenzialità con l’attività di cessione contestata: non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni e sono destinate ad ulteriori acquisti, non potendo qualificarsi come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato.

Nel caso di specie, poiché si contesta la detenzione di sostanza stupefacente e non la cessione, il denaro rinvenuto non costituisce il profitto del reato, non essendo il vantaggio economico immediato dallo stesso derivante, e può essere confiscato solo se si provi che ne sia il prezzo. La sentenza impugnata si era limitata a rilevare che la somma non era giustificata e aveva disposto la confisca ex art. 240 cod. pen., con motivazione ritenuta carente anche in ipotesi di patteggiamento, essendo la statuizione estranea al patto. Ne è derivato l’annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica, limitatamente alla confisca del denaro, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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