Confisca del denaro nel patteggiamento per detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. IV n. 4180 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro nella disponibilità dell’indagato non costituisce profitto del reato e non può essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, disposizioni applicabili alla diversa ipotesi di cessione. La misura è ammessa solo alle condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia disposto la confisca del denaro, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata fuori dai presupposti e dai limiti di legge. Il giudice del rinvio deve motivare tenendo conto degli elementi di fatto offerti dalla difesa.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Novara, con sentenza del 29 febbraio 2024, applica la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a un imputato della violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente. Il giudice dispone la confisca dello stupefacente e del denaro in sequestro, per la complessiva somma di 36.980,00 euro.
L’imputato ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sola confisca del denaro. La difesa aveva prodotto documentazione per dimostrare la lecita riferibilità della somma alla compagna dell’imputato, in parte per incassi di “gratta e vinci” e in parte per una donazione. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia travisato le dichiarazioni rese e abbia trascurato che la droga era stata trovata in un appartamento e il denaro in un altro, diverso. Chiede l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. La motivazione impugnata muove da una premessa erronea e priva di appiglio normativo: ritenere che non si possa utilizzare l’esito di indagini difensive intervenute dopo l’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.. Su questa base il giudice di merito ha poi svalutato, nel merito, sia le dichiarazioni della madre della compagna dell’imputato sia quelle della compagna stessa.
Quanto alle dichiarazioni della compagna, il Tribunale le ha stimate non attendibili, considerando implausibile la detenzione in contanti di 10.000,00 euro concessi in fido per il pagamento dei “gratta e vinci”. La Corte rileva il fraintendimento delle complessive allegazioni documentali, volte a dimostrare che le somme derivavano dall’incasso per la vendita dei “gratta e vinci” e dovevano essere riversate alla società che gestiva il gioco, presso cui la donna aveva un’apertura di credito. Le dichiarazioni della madre sono state invece ritenute non credibili sulla base di un ragionamento non ancorato al caso concreto, risolto in valutazioni meramente congetturali.
Il Collegio richiama l’insegnamento di Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri Yassine, Rv. 285899: è ammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che, sull’accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Il danaro nella disponibilità dell’indagato non costituisce profitto del reato di detenzione e non può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione.
Su queste basi, la Corte afferma che, in relazione alla detenzione di stupefacenti, il denaro può essere sottoposto a confisca solo se ricorrono le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (così Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248). Non sussiste, per la mera detenzione, il necessario nesso tra il denaro e il reato. La sentenza è dunque annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica, perché motivi se disporre o meno la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., tenendo conto degli elementi di fatto forniti dalla difesa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice