Pusher non è automaticamente partecipe dell’associazione di narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 3092 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell’attività di “corriere” o di “pusher” per conto del sodalizio non costituisce, di per sé e automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. È necessario dimostrare che l’agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati in materia di stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma e ne assicuri la stabile disponibilità ad attuarlo. L’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nella fattispecie associativa contempla una serie non preventivamente determinata di delitti e la permanenza del vincolo tra i partecipanti. La motivazione che inferisca l’intraneità al sodalizio dalla mera esecuzione di consegne di droga per il coordinatore del gruppo, in un arco temporale breve, è censurabile in sede di legittimità per la correttezza delle inferenze.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di partecipazione a un’associazione di narcotraffico, collegata a un più ampio sodalizio di matrice ‘ndranghetistica, e per i reati fine di spaccio. La prova cautelare del ruolo del ricorrente era stata desunta dagli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione e videosorveglianza: l’indagato, a bordo del proprio veicolo, avrebbe incontrato in più occasioni il coordinatore del gruppo, che lo riforniva direttamente di stupefacente, previo scambio di sms indicanti l’orario dell’appuntamento.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del giudice delle indagini preliminari, l’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’erronea affermazione della gravità indiziaria per il delitto associativo e per i reati fine, la violazione del divieto di bis in idem rispetto a un episodio già giudicato con sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., e l’omessa valutazione individualizzata delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto privi di pregio i motivi in rito. Quanto all’omessa autonoma valutazione del quadro indiziario, ha giudicato insindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento dei giudici del riesame, che avevano scrutinato in modo ordinato il materiale indiziario relativo a numerose posizioni. Sull’inutilizzabilità delle captazioni, ha rilevato che la difesa non aveva proposto una specifica e tempestiva richiesta non accolta, così da consentire al giudice un efficace controllo.
Anche il motivo relativo all’apprezzamento degli episodi di acquisto e detenzione di stupefacenti è stato rigettato. Benché non sia dato conoscere la qualità e il dato ponderale della droga, dagli esiti delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e dei frames della videosorveglianza emergeva che l’indagato aveva incontrato il coordinatore del gruppo in più date, ricevendo direttamente lo stupefacente con modalità e in luoghi costanti. Quanto alla pretesa violazione del bis in idem, la Corte ha rilevato l’aspecificità della doglianza, per l’assenza di supporto documentale negli atti allegati.
Il ricorso è stato invece accolto nel motivo concernente la valenza del quadro indiziario rispetto al delitto associativo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’attività di “corriere” o di “pusher” per conto del sodalizio non costituisce, in sé e automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo (Sez. 4 n. 18776 del 30.09.2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269881). Ha poi distinto l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 rispetto al concorso di persone nel reato continuato, individuandolo nel carattere dell’accordo criminoso, con permanenza del vincolo associativo e disponibilità duratura ad attuare il programma (Sez. 4 n. 51716 del 16.10.2013, Amodio, Rv. 257906); nell’ipotesi di concorso, invece, l’accordo è meramente occasionale e si esaurisce con la realizzazione dei reati determinati (Sez. 6 n. 5150 del 16.01.2014, Nosa, Rv. 258570).
I giudici del riesame non avevano correttamente applicato tale principio, inferendo la prova cautelare del reato associativo dal mero coinvolgimento dell’indagato in alcune consegne di modesti quantitativi di droga effettuate dal coordinatore nell’arco di pochi mesi. A fronte della brevità temporale del contributo partecipativo, dell’assenza di contatti ulteriori rispetto a quelli diretti con il coordinatore e delle modalità elementari degli spostamenti, la Corte territoriale non ha spiegato da dove traesse l’inferenza dello stabile inserimento nell’associazione. Alla medesima conclusione è pervenuta, come corollario, circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’ordinanza è stata dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio, restando assorbito il motivo attinente alle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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