Patteggiamento, ricorso per cassazione ammesso solo per errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 4653 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso nei soli casi di errore manifesto. L’errore è manifesto quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Il Fatto

Con sentenza del 10 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato all’imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena ridotta di un terzo per la scelta del rito, in relazione a reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, comma secondo, 56 e 575 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110 del 1975.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, affidato a un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine all’erronea qualificazione giuridica del fatto. La questione arriva davanti alla Corte perché il motivo investe un profilo di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Il ricorso verte su motivo non consentito. Il motivo dedotto non rientra, infatti, nei casi tassativamente previsti dalla norma: il perimetro dell’impugnazione è delimitato alle sole ipotesi elencate dal legislatore.

La Corte richiama quindi il principio consolidato secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. A sostegno di questa lettura la Corte richiama i propri precedenti, tra i quali Sez. 4 n. 13749 del 23/03/2022, Sez. 2 n. 14377 del 31/03/2021, Sez. 6 n. 25617 del 25/06/2020 e Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018.

Nel caso di specie non emerge, né è adeguatamente illustrata, alcuna palese eccentricità della qualificazione giuridica, tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *