Ricorso in cassazione generico e meramente reiterativo è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 26784 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità imposti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata e tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. La genericità del motivo rileva non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte dal giudice del merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Restano estranee al sindacato di legittimità le doglianze che, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate, prospettino criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti. Il controllo sulla congruità e non illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non si presta a censure in sede di legittimità.

Il Fatto

Tre ricorrenti impugnano con separati atti la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, in data 27.03.2025, ha confermato la loro condanna, correttamente sussumendo i fatti accertati nelle fattispecie oggetto di contestazione.

Due di essi propongono ricorso con unico atto; il terzo deposita un ricorso autonomo. Le censure investono l’accertamento della responsabilità, la qualificazione della condotta, la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ascritto e, per un ricorrente, il trattamento sanzionatorio in punto di bilanciamento delle circostanze. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché i ricorrenti contestano il percorso argomentativo dei giudici del merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto che i motivi dedicati all’accertamento della penale responsabilità sono privi di concreta specificità e meramente reiterativi. Essi non si confrontano con le logiche della decisione impugnata, che il collegio qualifica come non censurabili.

Le doglianze, osserva la Corte, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli seguiti dal giudice del merito. Tali operazioni restano estranee al sindacato di legittimità quando non si accompagnano alla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.

Il collegio richiama un consolidato orientamento (Sez. 4 n. 256 del 1997; Sez. 4 n. 34270 del 2007; Sez. 5 n. 28011 del 2013; Sez. 2 n. 11951 del 2014; Sez. 2 n. 42046 del 2019): la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata e quelle poste a base dell’impugnazione.

Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del convincimento, analizzando i riscontri documentali e le testimonianze degli agenti operanti all’esito dell’indagine della Guardia di Finanza. Le censure risultano quindi generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è connotato da assoluta genericità a fronte di una chiara valutazione della Corte di appello, che ha concesso le circostanze attenuanti in regime di equivalenza, escludendo la possibile prevalenza, con motivazione esente da aporie o illogicità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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