Inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non cassazionista (Cass. pen. Sez. VII n. 4652 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale. Il difetto di legittimazione non è sanato dalla conversione o qualificazione giuridica dell’impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché la conversione presuppone i requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito e non può eludere la norma sull’abilitazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 17/01/2024. La Corte di appello ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte.

La cancelleria ha accertato che il difensore che ha sottoscritto l’atto non risulta iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. La questione che giunge davanti alla Corte di legittimità è quindi se il difetto di legittimazione del difensore possa essere rilevato nonostante la conversione dell’originario appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 613 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che impone la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori iscritti nell’albo speciale, a pena di inammissibilità. Nel caso concreto il vizio è accertato dalla cancelleria: il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato.

La Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito, ove il difensore che ha proposto l’impugnazione non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra inammissibilità e conversione dell’impugnazione. La Corte esclude che la conversione dell’appello in ricorso, disposta dal giudice di merito, possa precludere il rilievo del difetto di legittimazione. Non sono ipotizzabili sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame.

Il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non opera in senso favorevole al ricorrente. La conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e richiede la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito. Solo a queste condizioni essa esprime il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis. Tale favor, come ribadito dal consolidato indirizzo ermeneutico richiamato (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019), non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, né consentire la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen..

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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