Riconoscimento fotografico e riqualificazione ex art. 73 comma 5 (Cass. pen. Sez. III n. 4804 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico compiuto in sede di indagini costituisce prova atipica, la cui rilevanza probatoria dipende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi lo ha effettuato. È generica, e dunque inammissibile, la censura che contesti le modalità del riconoscimento senza specifiche deduzioni sugli elementi che lo inficerebbero. La verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve emergere da una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Rispetto a tale giudizio la censura di legittimità che si traduca in mera rivalutazione dei medesimi elementi disponibili è inammissibile. Non costituisce vizio di motivazione qualunque omissione valutativa riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di spaccio di stupefacenti e per una fattispecie tentata di estorsione. Adito per il riesame, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 07.08.2024, rigetta l’istanza.

Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alle modalità del riconoscimento fotografico, alla ritenuta sussistenza del regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, alla definizione del rapporto di parentela con il complice e all’omessa risposta su alcune censure difensive. Con il secondo motivo contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’inadeguatezza della misura cautelare prescelta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Quanto al riconoscimento fotografico, la censura è generica perché non indica gli elementi che lo inficerebbero, anche alla luce del principio per cui si tratta di prova atipica la cui rilevanza dipende dall’attendibilità del dichiarante. Il Collegio richiama Sez. VI n. 17103 del 31.10.2018, ove si era attribuita rilevanza al riconoscimento fotografico di uno spacciatore effettuato dall’acquirente in termini di assoluta certezza e corroborato da frequenti contatti telefonici. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato l’indicazione, da parte del cliente, dell’utenza mobile in uso al venditore.

Manifestamente infondata è la doglianza sulla mancata risposta circa il regime degli arresti domiciliari: il Tribunale ha evidenziato come lo spaccio avvenisse in ambienti interni dell’abitazione, non percepibili dall’autorità controllante. La sussistenza del braccialetto elettronico all’epoca dei fatti non risulta dimostrata né allegata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Le censure sui luoghi della cessione, sul rapporto di parentela e sull’inseguimento sono parimenti generiche. La Corte ribadisce che non costituisce vizio di motivazione qualunque omissione valutativa riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, poiché solo l’esame del complesso probatorio consente di verificarne consistenza e decisività (Sez. II n. 9242 del 08.02.2013; Sez. I n. 46566 del 21.02.2017). Quanto alla doglianza sull’inseguimento, essa non compare nell’ordinanza impugnata con riferimento all’ipotesi estorsiva, con la conseguenza che il motivo è proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo (Sez. II n. 31650 del 03.04.2017).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La mancata riqualificazione, fondata sulla valorizzazione di plurimi elementi descrittivi di una stabile e organizzata attività di detenzione, è in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018. La censura si traduce in mera rivalutazione degli elementi disponibili, inammissibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha inoltre illustrato le ragioni della misura prescelta, sottolineando il carattere domestico dello spaccio, la proclività a delinquere e la cospicua biografia penale.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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