Revisione, ricorso per cassazione del difensore e necessità di procura speciale (Cass. pen. Sez. III n. 4806 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di revisione è proponibile solo da un difensore munito di procura speciale che espressamente si estenda all’impugnazione. La procura rilasciata per proporre la sola istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. non abilita a impugnare il provvedimento che su di essa sia intervenuto. La specialità della procura, ove non risulti una chiara estensione agli eventuali gradi successivi, ne circoscrive gli effetti ai casi per i quali è stata puntualmente conferita. Ne deriva che il difensore, non essendo destinatario della notifica del provvedimento di inammissibilità, non è titolare in proprio del potere di impugnazione, che può esercitare solo se trova copertura nella procura speciale.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., avverso una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare i motivi aggiunti con un atto di integrazione depositato successivamente all’istanza.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. La Cassazione ha rilevato un profilo preliminare, relativo alla legittimazione del difensore, che ha assorbito ogni altra questione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Dalla procura speciale rilasciata all’estero e allegata all’istanza introduttiva risulta che il difensore era stato costituito procuratore speciale al solo fine di proporre istanza di revisione ex art. 630 ss. cod. proc. pen.. Non emerge, invece, alcuna nomina a procuratore speciale per impugnare il provvedimento di inammissibilità o di rigetto.
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha disatteso l’istanza di revisione è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3 n. 18016 del 08.01.2019, Rv. 276080).
Il principio si ricava dall’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che riconosce la legittimazione a promuovere l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali al solo “difensore dell’imputato”. Non è tale, nel caso della revisione, il difensore di colui che sia già stato condannato (in motivazione, Sez. 6 n. 1751 del 2018; nello stesso senso Sez. 5 n. 32814 del 2006).
Né rileva che il difensore fosse munito di procura speciale per la richiesta di revisione. La stessa ontologica “specialità” della procura, ove non sia chiaramente espresso che essa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi successivi, esclude che possa valere oltre i casi per i quali è stata puntualmente rilasciata. L’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il provvedimento di inammissibilità è notificato al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione: il difensore, non destinatario della notifica, non è titolare in proprio del potere di impugnazione, che può esercitare solo se trova copertura nella procura speciale.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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