Sequestro preventivo e fumus di reato ambientale: no ai gravi indizi (Cass. pen. Sez. III n. 4437 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente accertare il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non integra mutamento del fatto storico l’indicazione, da parte del tribunale, della necessità di ulteriori approfondimenti investigativi sulle concrete modalità dello sversamento, quando tale indicazione non incide sulla qualificazione provvisoria del fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse del ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale, avente ad oggetto la carrozzeria dell’officina, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorrente, nella veste di conduttore e titolare dell’officina, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 15 cod. pen., 321, 322, 324, 325 e 521 cod. proc. pen., nonché agli artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ravvisato il fumus in violazione del canone della gravità indiziaria e che, confermando il sequestro per la diversa ipotesi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, abbia posto a fondamento della decisione un fatto diverso da quello ricostruito dalla polizia giudiziaria, con conseguente mutamento del fatto storico.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da due premesse. La prima riguarda l’oggetto della valutazione cautelare: nel sequestro preventivo non rilevano i gravi indizi di colpevolezza, evocati dal ricorrente, ma solo il fumus commissi delicti, cioè l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato, come affermato da Sez. 1 n. 18491 del 2018 e Sez. 2 n. 5656 del 2014.

La seconda premessa attiene ai limiti del sindacato di legittimità. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Collegio richiama sul punto Sez. Un. n. 25932 del 2008, Sez. 3 n. 4919 del 2016 e Sez. 2 n. 18951 del 2017.

Su queste basi, la motivazione del provvedimento impugnato non è omessa né apparente. Il Tribunale non ha usato espressioni stereotipate, ma ha ravvisato l’astratta sussumibilità del fatto nel reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di scarichi derivanti da insediamento produttivo nel quale erano utilizzati strumenti come la smerigliatrice e residui di olio motore. Lo sversamento nel suolo di tali liquidi, operato senza autorizzazione, circostanza non contestata, integra il fumus del reato provvisoriamente contestato.

Quanto alla dedotta mutazione del fatto storico, la doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale ha solo indicato la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi sulle concrete modalità dello sversamento, occorrendo stabilire se vi sia stato scarico in un sistema stabile di collettamento ovvero abbandono o smaltimento non autorizzato di rifiuti. Tale indicazione non incide sulla qualificazione del fatto, allo stato contestato come violazione dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *