Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per i pagamenti (TAR Lombardia n. 2115 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il decorso inutile del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, unitamente al mancato pagamento, anche parziale, delle somme liquidate nel titolo esecutivo, integra l’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. L’accertamento dell’inadempimento giustifica l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è ricompreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate.

La sentenza, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata, è passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto del giudizio di ottemperanza, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza del Ministero intimato.

Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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