Ritardi impianti compostaggio e raccomandazione Corte dei conti sul ciclo rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 182 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali a rete la Corte dei conti verifica l’attuazione degli interventi programmati e la coerenza tra cronoprogrammi, risorse stanziate e risultati conseguiti. La funzione di controllo non si sostituisce all’amministrazione, ma accerta i ritardi e le criticità che ostacolano la realizzazione delle opere e formula raccomandazioni affinché l’ente proceda con la massima solerzia. Il controllo permane nel tempo e si sostanzia nella richiesta di una relazione di aggiornamento periodica. Restano ferme le distinzioni tra il piano sovranazionale, segnato dalla procedura di infrazione, e il piano interno della gestione impiantistica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha svolto un’indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti, con specifico riguardo allo stato di realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. L’attività si inserisce nel programma di controllo approvato per il 2024 e confermato per il 2025. Con nota istruttoria è stata chiesta alla Regione una dettagliata relazione sull’attuazione degli interventi, sui provvedimenti adottati, sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.

La questione assume rilievo perché si collega alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per la gestione dei rifiuti in Campania, definita con la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13. La Regione ha rappresentato il superamento dell’inadempimento contestato, invocando la sovracapacità impiantistica nazionale e la sospensione, da gennaio 2023, dell’irrogazione della sanzione pecuniaria giornaliera.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, individuando nel d.lgs. n. 152/2006 e nelle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020 i capisaldi della disciplina. Richiama il principio per cui i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono organizzati su ambiti territoriali ottimali e le funzioni di regolazione e controllo sono esercitate separatamente da quelle di gestione, secondo quanto previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 201/2022.

Sul piano della gestione, la Corte dà atto che gli impianti oggetto di realizzazione sono tredici, per complessivi stanziamenti che superano i duecento milioni di euro, ma che a distanza di anni risulta operativo il solo impianto di Tufino. Gli altri versano in fasi diverse: lavori in corso, riprogrammazioni, procedure di gara non ancora avviate, sospensioni di natura contenziosa. Il Collegio osserva che i ritardi non appaiono riferibili alle sole operazioni di collaudo, ma a una prassi consolidata di slittamento delle date di inizio e di ultimazione dei lavori.

La Sezione esamina le criticità rappresentate dalla Regione, riconducendole a contenziosi, vincoli autorizzativi, rallentamenti procedurali, incrementi eccezionali dei costi e ripensamenti di alcune amministrazioni. Non manca di rilevare le discrasie tra le tempistiche indicate nel report di monitoraggio del PRGRU e quelle comunicate in riscontro, non integralmente giustificate dalla sola esigenza di collaudo.

Quanto al profilo europeo, il Collegio si limita a riferire le interlocuzioni in corso con i servizi della Commissione e la sospensione della penalità, senza assumere una posizione autonoma sulla permanenza dell’obbligo di autosufficienza su base regionale. La Corte conclude raccomandando di procedere con la massima solerzia, nel rispetto dei cronoprogrammi e delle procedure amministrative, e dispone di continuare il monitoraggio, richiedendo una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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