Irregolarità del conto senza automatico addebito all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 7 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irregolarità della gestione contabile non comporta, in via automatica, il mancato discarico dell’agente contabile né la condanna alla restituzione delle somme. Ai sensi dell’art. 149, commi 3 e 4, c.g.c., la pronuncia di irregolarità e l’accertamento dell’ammanco costituiscono esiti distinti: solo in ipotesi di ammanco o perdita accertata il collegio pronuncia condanna, mentre le irregolarità contabili, di per sé, non rendono addebitabile la partita. Il conto può essere dichiarato irregolare e, cionondimeno, l’agente essere discaricato quando non si rinvenngono elementi per liquidare un debito a suo carico corrispondente a perdite o sottrazioni di denaro o valori.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il conto giudiziale n. 23802 relativo alla gestione interna della Cassa CUP di una struttura sanitaria per l’esercizio 2018, reso da due agenti contabili. Il conto, depositato con firma congiunta e visto di regolarità, espone una rappresentazione in pareggio: riscossioni e versamenti in Tesoreria pari a € 73.477,79.

La relazione istruttoria segnala però discordanze. Dal confronto tra somme riscosse e somme versate emerge una differenza non versata di € 4.282,72; dal riscontro tra distinte di consegna al portavalori e versamenti in Tesoreria emerge una differenza di € 6.161,06. Le agenti eccepiono l’estraneità della documentazione alla loro disponibilità e chiedono il discarico. Il conto arriva al giudizio collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha inizialmente dichiarato tempestiva la verifica del conto ex art. 150 c.g.c., escludendo l’estinzione per decorso dei cinque anni dal deposito. Ha poi disposto ulteriore istruttoria ex art. 149, comma 1, c.g.c., ordinando alla banca tesoriere, al portavalori e alla struttura sanitaria la produzione della documentazione sui versamenti.

L’esito istruttorio ha mutato il quadro. È emersa la presenza di errori contabili di attribuzione che avevano imputato alla Cassa CUP oggetto del giudizio incassi in realtà riferibili ad altre unità, e si è accertato che il servizio di contazione è stato attivato dal portavalori solo dal 10 agosto 2018. L’impossibilità oggettiva di ricostruire la contabilità ha indotto il Pubblico Ministero a rivedere le proprie conclusioni, affermando l’insussistenza di evidenze per chiedere la responsabilità contabile delle agenti.

Il Collegio ha ritenuto di dover comunque pronunciare la dichiarazione di irregolarità del conto, pur in assenza di ammanchi imputabili alle contabili. Le discordanze sono state ricondotte agli errori di attribuzione e alle modalità del servizio di contazione, con conseguente irritualità di alcune operazioni contabili.

Il passaggio centrale è l’esclusione di ogni automatismo tra irregolarità del conto e mancato discarico. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. Molise, sent. n. 38/2012; n. 42/15; n. 66/17; Sez. Calabria, sent. n. 274/2021; Sez. Marche, sent. n. 15/2022) e il disposto dell’art. 149, commi 3 e 4, c.g.c., la Sezione ha affermato che la pronuncia di irregolarità non comporta necessariamente addebito, poiché la condanna presuppone un ammanco o una perdita accertata. Nel caso di specie tali elementi non sono emersi.

Il Collegio ha pertanto dichiarato irregolare il conto senza addebito di responsabilità, escludendo l’imputazione delle spese di procedimento, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura erariale per la valutazione di ipotesi di danno erariale relative all’erronea tenuta dei conti presso la struttura sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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