Imposta di soggiorno gestore agente contabile responsabile mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 2 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno dai clienti e omette di riversarla al Comune è agente contabile e, come tale, resta soggetto alla giurisdizione contabile per il danno erariale derivante dal mancato versamento. I mutamenti legislativi che hanno accentuato la connotazione tributaria dell’imposta non hanno inciso sul permanere di tale qualifica, che discende dal maneggio del denaro pubblico e non dal nomen del rapporto negoziale tra gestore e proprietario dell’immobile. La responsabilità per danno erariale prescinde dalla qualifica penalistica di incaricato di pubblico servizio, rilevante solo ai fini del reato di peculato. Il dolo, anche nella forma eventuale, è configurabile nella reiterata omissione del riversamento e osta all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa individuale, gestore di strutture alberghiere in Firenze, contestandole un danno da omesso versamento delle somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno per varie mensilità comprese nel periodo 2016-2020. L’addebito, quantificato in euro 40.664,00, era stato determinato sulla base delle dichiarazioni mensili presentate dalla stessa gestore.
La Sezione regionale, respinte le eccezioni di tardiva costituzione e di difetto di giurisdizione, ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità erariale. La soccombente ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, il difetto di legittimazione passiva, l’insussistenza del dolo, l’erronea quantificazione del danno e l’omessa applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha respinto integralmente il gravame. Sul primo motivo ha richiamato le proprie recenti pronunce, secondo cui i mutamenti legislativi in materia di imposta di soggiorno, compreso l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e la norma di interpretazione autentica, non hanno inciso sul permanere in capo al gestore della qualifica di agente contabile, derivante dall’incasso di somme per conto dell’ente locale. Da ciò la conferma della giurisdizione contabile nelle fattispecie di omesso riversamento di quanto riscosso dagli utenti.
Sul secondo motivo, il Collegio ha condiviso le conclusioni della Procura generale: il richiamo all’art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 50/2017 è estraneo al caso, poiché quella norma si riferisce agli intermediari immobiliari operanti anche su piattaforme web. Il profilo dirimente è il maneggio del denaro incassato dai clienti a titolo di imposta, con il conseguente obbligo di custodia e riversamento proprio dell’agente contabile, a prescindere dal titolo formale del rapporto tra gestore e proprietario.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha chiarito che l’esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio operata dalla giurisprudenza di legittimità riguarda solo il reato di peculato e non incide sulla configurabilità del dolo nella responsabilità contabile. Il dolo riconosciuto in sentenza è stato confermato anche per il periodo tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, richiamando la nozione di dolo eventuale, compatibile con il giudizio contabile, e ravvisandolo nella reiterata omissione del riversamento di risorse riscosse per conto dell’ente pubblico.
Sul quarto motivo, la Sezione ha escluso l’inutilizzabilità del calcolo operato dalla Polizia municipale, delegata dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 56 c.g.c. su segnalazione del dirigente competente; in assenza di contestazioni specifiche sull’esattezza del conteggio, la censura sull’ufficio che lo ha effettuato resta priva di pregio. Infine, il potere riduttivo è stato ritenuto ostacolato dalla sussistenza di una condotta dolosa, non emergendo ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese di grado.
Nota della Redazione
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