Art. 219.
Prova della proprieta' dei beni
((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).
Libro I — Delle persone e della famiglia