Art. 219.

Art. 219.

Prova della proprieta' dei beni

((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).

Libro I — Delle persone e della famiglia