Resa del conto esclusa per beni in uso con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 109 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo non può prescindere dall’esistenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario di beni mobili gravato di mero debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo, non agente contabile, ed è escluso dall’obbligo di resa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale era stato presentato dal consegnatario con riferimento al presunto debito di custodia sui beni.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concorda con l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Costituisce agente contabile, obbligato alla resa del conto, soltanto il consegnatario di beni mobili per debito di custodia incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

Determinante è la configurazione di una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Sono i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio a determinare incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e, quindi, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Il consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto alla resa del conto, è invece il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sez. II centrale n. 963 del 2017, Sez. Veneto n. 105 del 2017, Sez. Abruzzo n. 60 del 2017). Nel caso concreto il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia: la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino rivelano una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del comune.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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