Assenza per malattia e attività lavorativa parallela: responsabilità contabile per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 29 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la falsa attestazione di una patologia invalidante, posta a giustificazione dell’assenza dal servizio, non integra di per sé l’illecito erariale, che richiede la prova che il dipendente, nonostante la certificazione, non soffrisse di una malattia tale da impedirgli lo svolgimento delle proprie mansioni. Tale prova può essere desunta dagli elementi acquisiti in sede penale, utilizzabili come prove atipiche ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., e dal supplemento istruttorio delegato alla Guardia di Finanza. Lo svolgimento, contestuale all’assenza, di attività lavorativa più gravosa presso una struttura privata dimostra l’idoneità al lavoro e fonda il dolo, con condanna al risarcimento del danno da interruzione del nesso sinallagmatico e da disservizio.

Il Fatto

La convenuta, assunta come assistente amministrativa a tempo determinato presso un istituto comprensivo statale, rimaneva assente per malattia per quasi l’intera durata del rapporto, con sole sei giornate di presenza in servizio. A giustificazione produceva attestati medici telematici recanti la prognosi di patologia grave che richiede terapia salvavita, supportati da certificato medico-legale.

La Procura regionale contestava che la certificazione fosse ideologicamente falsa e che, durante l’assenza, la dipendente svolgesse attività di direzione presso una scuola dell’infanzia privata in Calabria. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento di € 56.170,71, di cui € 33.562,81 per interruzione del nesso sinallagmatico e € 22.607,90 per disservizio. La convenuta eccepiva che la patologia non comportava obbligo di permanenza in abitazione e che dopo le dimissioni non svolgeva più attività gestoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione dell’onere della prova. In sede erariale esso non si traduce nella dimostrazione della falsità ideologica del certificato, ma nella prova che la dipendente non soffrisse di una malattia così invalidante da non consentirle lo svolgimento delle mansioni pubbliche. Su questo punto la Sezione richiama la giurisprudenza contabile sull’utilizzabilità degli atti penali, qualificati come prove atipiche liberamente valutabili ai sensi dell’art. 95 c.g.c., che richiama gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Sul primo profilo, la Corte rileva che gli elementi della Guardia di Finanza e il decreto di sequestro preventivo del GIP, pur non facendo piena prova, confortano la prospettazione attorea. La consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa sui tabulati telefonici è giudicata irrilevante: l’attività gestoria svolta presso la struttura privata ha carattere continuativo, e l’eventuale assenza in specifici giorni non prova l’inidoneità al lavoro.

Sul secondo profilo, la Corte accerta che, in forza dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, la convenuta era Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale, con ampi poteri di gestione. Le dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal supplemento istruttorio confermano che dirigeva il personale e coordinava la struttura, al punto da essere identificata come “titolare”. La tesi della mera rappresentanza formale è sconfessata dalla carenza di verbali che autorizzassero la delega delle funzioni gestorie.

Fondato è anche l’elemento soggettivo: l’astensione volontaria e la contestuale attività lavorativa più gravosa dimostrano il dolo. Quanto al danno, la Corte accerta il danno da interruzione del nesso sinallagmatico, pari alle retribuzioni indebitamente percepite, e il danno da disservizio, distinto dal primo e parametrato ai maggiori costi sostenuti dagli istituti per supplenze e straordinari. La Sezione accoglie quindi la domanda e condanna la convenuta al pagamento di € 56.170,71, oltre rivalutazione e interessi legali. È irrilevante il sequestro preventivo penale, salva l’eventuale duplicazione in sede esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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