La gastrite cronica del militare non è dipendente da causa di servizio in assenza di specifiche esposizioni lavorative (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 163 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico privilegiato, spetta al ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare la sussistenza delle cause aventi efficacia patogenica nel determinismo dell’affezione, non potendosi fare ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, primo comma, cod. civ.. L’infermità caratterizzata da genesi multifattoriale e da prevalente base individuale e funzionale, quale la gastrite cronica associata ad ernia iatale, non può essere dichiarata dipendente da causa di servizio allorché il servizio prestato sia riconducibile all’ordinaria attività istituzionale, senza esposizioni specifiche, necessarie e prevalenti. Il giudizio di idoneità fisica all’arruolamento non integra presunzione legale di sana costituzione, ma costituisce elemento che può essere superato da prova contraria. Il parere della Commissione medico-legale, reso da organo neutrale, può essere disatteso solo ove risulti contraddittorio, illogico o non persuasivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio dopo circa trentadue anni di attività, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione aveva rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastrite cronica”, chiedendo l’accertamento del nesso causale tra i fatti di servizio e la patologia ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata effettuazione di una visita diretta nell’ambito della consulenza medico-legale disposta dal giudice.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione sulla domanda di accertamento della causa di servizio, anche quando proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, richiamando il criterio di collegamento costituito dalla materia e i precedenti delle Sezioni Unite nn. 4325/2009 e 1306/2017.
Nel merito, la Corte ha condiviso integralmente il parere negativo reso dalla Commissione medico-legale, rilevando come la gastrite cronica costituisca patologia a genesi multifattoriale, in cui assumono ruolo centrale fattori individuali predisponenti di tipo anatomo-funzionale. Nel caso di specie, la presenza di ernia iatale da scivolamento, ripetutamente evidenziata dagli esami endoscopici, è stata ritenuta condizione patogenetica coerente, autosufficiente e non causalmente riconducibile a specifici fatti di servizio, tale da spiegare l’insorgenza e il decorso della malattia secondo la sua naturale evoluzione.
Quanto alle mansioni svolte dal militare, la Corte ha escluso che i servizi di istituto ordinari e tipici dell’Arma — vigilanza, pattugliamento, ordine pubblico, servizi notturni, scorte e traduzioni detenuti — potessero integrare quel quid pluris lavorativo concreto, specifico ed eccezionale idoneo a validare un nesso causale giuridicamente rilevante. Il richiamo a pasti frettolosi e non regolari è stato considerato condizione largamente diffusa nella popolazione generale, non sufficiente ad integrare il criterio di causalità.
La Corte ha poi respinto le censure del ricorrente relative alla mancata visita diretta, osservando che la diagnosi non era in discussione, essendo univocamente documentata dagli accertamenti endoscopici, mentre il profilo controverso atteneva esclusivamente al nesso eziologico, valutazione di natura medico-legale non suscettibile di modifica mediante esame clinico diretto. Quanto alla dedotta presunzione di sana costituzione derivante dal giudizio di idoneità all’arruolamento, il giudice ha precisato che essa non esonera l’attore dall’onere probatorio, tanto più che la documentazione in atti deponeva per un’insorgenza dell’infermità anteriormente all’incorporamento.
Infine, in relazione all’asserito aggravamento del quadro clinico per l’assunzione di farmaci gastrolesivi, la Corte ha rilevato che tale circostanza, dedotta solo in memoria, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica sottoposizione alla Commissione medico-legale o di idonea perizia di parte. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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