Pensione privilegiata militare e asma bronchiale intrinseco: escluso il nesso eziologico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 229 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata del militare, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità deve essere valutata alla stregua dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che non pone alcuna presunzione, assoluta o relativa, di derivazione dal servizio degli eventi morbosi verificatisi durante la prestazione. L’infermità di natura endogena, a substrato eredo-costituzionale, può fondare il trattamento di privilegio solo se nel servizio siano individuabili episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, assumano il ruolo di concause in senso medico-legale. Nel caso dell’asma bronchiale intrinseco — forma non allergica, riconducibile a meccanismi immunologici propri del corredo antigenico del paziente — l’esposizione professionale a irritanti chimici o fisici opera come fattore estrinseco o ambientale e non è idonea a integrare né il nesso causale né quello concausale.

Il Fatto

Il ricorrente, Sergente Maggiore dell’Esercito in congedo per inidoneità al servizio militare incondizionato, ha agito per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “asma bronchiale intrinseco in trattamento farmacologico con severa iperreattività al test con metacolina”, con conseguente diritto a pensione privilegiata, arretrati, rivalutazione e interessi.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 3284 del 13/12/2021, adottato in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio n. 2592 del 22/11/2021, aveva negato il riconoscimento. Il ricorrente ha contestato il vizio motivazionale del provvedimento, assumendo che le mansioni svolte — tecnico elettronico per apparecchiature di artiglieria terrestre e impiego nell’emergenza rifiuti — lo avessero esposto a metalli pesanti e sostanze irritanti. L’INPS ha chiesto il rigetto ed eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi; il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni riunite n. 12/QM/2023, che ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato domandi in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 attribuisce la pensione al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A. Per fatti di servizio devono intendersi eventi strettamente correlati all’adempimento degli obblighi, riconoscibili secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio. La norma non prevede alcuna presunzione di derivazione dal servizio fondata sulla mera coincidenza temporale.

La Corte ha confermato che anche l’infermità endogena può fondare il trattamento di privilegio, purché nel servizio siano individuabili episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale e in rapporto all’eziopatogenesi del singolo caso, possano assumere il ruolo di concause.

La decisione si è fondata sul parere del Collegio Medico-Legale della Sezione speciale presso la Corte dei conti, ritenuto esaustivamente motivato, reso dopo visita diretta del ricorrente. Il consulente ha escluso che l’esposizione professionale potesse avere agito come fattore causale o concausale. L’asma bronchiale intrinseco è forma non allergica: pollini, epiteli animali, muffe e acari, così come gli irritanti chimico-fisici, non sono responsabili delle crisi. I fenomeni broncocostrittivi vanno ricondotti a meccanismi irritativi intrinseci di natura immunologica, propri del corredo antigenico del paziente.

Il ricorrente era risultato sempre negativo a tutte le prove allergologiche, circostanza che ha confermato la riconduzione della patologia a caratteristiche individuali ed eredo-costituzionali. L’esposizione a sostanze irritanti è stata quindi qualificata come fattore estrinseco o ambientale, non imputabile nel determinismo della forma asmatica residuata. Le argomentazioni difensive sono state ritenute non idonee a scalfire la conclusione del consulente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione degli approfondimenti istruttori disposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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