Bonus pensionistico calcolato con limite di 65 anni non 60 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 417 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dei 60 anni previsto dall’art. 9, comma 3, d.m. n. 187 del 1997 non è applicabile ai fini del calcolo del bonus previsto dall’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995. Tale disposizione regolamentare, riferita a coloro che al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di contribuzione, è di natura secondaria e cede di fronte alla normativa primaria sopravvenuta. Il criterio di determinazione del bonus coincide con il limite di età pro tempore vigente per il collocamento a riposo, pari al 65° anno. Ne consegue il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento con l’attribuzione del beneficio calcolato su tale limite, con decorrenza dalla domanda giudiziale, dichiarata la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico, è stato collocato in quiescenza per inabilità al lavoro. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7767 del 2014, gli ha riconosciuto il diritto alla pensione ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995. Successivamente l’INPS ha ricalcolato il trattamento, applicando però un criterio ritenuto errato.
Il ricorrente contesta l’età pensionabile di riferimento per il calcolo del bonus: l’Istituto ha utilizzato il 60° anno di età, anziché il 65°. Dopo il rinnovo della notificazione disposto dal Giudice con decreto n. 13/2024, la causa giunge alla decisione. L’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorso, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. In via preliminare rileva che l’INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo, come imposto dall’art. 155, comma 3, c.g.c. L’Istituto assume così il rischio delle conseguenze processuali, tra cui la mancata contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. Per ragioni di ragionevole durata, la causa può essere decisa sugli elementi acquisiti.
Il thema decidendum si limita a stabilire se, ai fini del bonus, rilevi il sessantesimo o il sessantacinquesimo anno di età. Per il principio di non contestazione, la ricostruzione del procedimento amministrativo fornita dal ricorrente è pacifica.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di appello della Corte dei conti, cui aderisce: il limite dei 60 anni dell’art. 9, comma 3, d.m. n. 187 del 1997, di natura regolamentare, non è più applicabile. Si tratta di disapplicazione della disposizione regolamentare per illegittimità incidentalmente dichiarata, o comunque di applicazione della normativa primaria sopravvenuta. Di conseguenza rileva il limite pro tempore vigente del 65° anno.
In senso contrario la Sezione non segue la giurisprudenza minoritaria invocata dall’INPS. Quanto alla decorrenza, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione, dichiarando prescritti i ratei maturati prima del 9.6.2018, per effetto dell’interruzione del termine quinquennale derivante dalla domanda giudiziale depositata il 9.6.2023.
Sugli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale, oltre gli interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda fino al soddisfo. Le oscillazioni giurisprudenziali di primo grado giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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