Nessuna pensione privilegiata per esiti stabilizzati di pregressa TBC polmonare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 234 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento di un trattamento di miglior favore rispetto all’indennità una tantum già concessa presuppone la dimostrazione di un aggravamento effettivo dell’infermità dipendente da causa di servizio, da accertare secondo i parametri dell’ascrivibilità tabellare. Ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, il diritto sorge quando l’infermità risulti di superiore entità e nei limiti del sopravvenuto aggravamento. Il giudizio di ascrivibilità è una valutazione medico-legale della riduzione della validità economica dell’individuo, che il giudice può sindacare solo quando il criterio tecnico sia illogico o contraddittorio. Esiti fibrotici apicali stabilizzati e un deficit disventilatorio di grado lieve, senza compromissione oggettivabile della funzione respiratoria, non giustificano l’ascrivibilità in Tabella A.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva, ha contratto una forma tubercolare polmonare durante il servizio e ha ottenuto nel tempo il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con un primo trattamento di pensione privilegiata di ottava categoria per il periodo dall’11.06.2007 al 10.06.2009. Dopo il diniego di rinnovo e il rigetto dell’istanza di aggravamento presentata nel 2013, definita con una precedente sentenza di questa Sezione, il Ministero della Difesa ha emanato il D.M. n. 1916 del 20.09.2021, con cui ha concesso un’indennità una tantum pari a due annualità di Tabella B, in conformità al verbale della Commissione medica di verifica di Napoli del 02.03.2021.
Il ricorrente ha impugnato quel decreto davanti alla Corte dei conti, sostenendo che la natura tubercolare della patologia e la sua irreversibilità imporrebbero comunque il trattamento pensionistico, e chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica. Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto, richiamando la precedente sentenza di rigetto della stessa Sezione e invocando, per eventuali arretrati, l’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha ritenuto che la questione fosse di natura eminentemente tecnica e ha disposto, con ordinanza, l’acquisizione del parere della Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma, volta a stabilire se l’infermità fosse stata sufficientemente valutata alla data del 02.03.2021 e, in caso negativo, a quale categoria pensionistica andasse ascritta.
Il Collegio medico legale ha concluso che l’infermità residuata deve ritenersi sufficientemente valutata e non meritevole di ascrivibilità in Tabella A. Il parere ha ricostruito gli esiti stabilizzati dell’infezione tubercolare: minimi esiti fibrotici pleuro-parenchimali apicali bilaterali, una lieve alterazione funzionale ostruttiva ai limiti della normalità e una riduzione della FEV1 ridotta non invalidante. Il rapporto VEMS/CVF risulta inferiore ai livelli di gravità e mancano bronchiectasie, enfisema tubercolare e compromissione della saturazione notturna.
Il Giudice unico ha aderito a tali conclusioni, ritenendole sorrette da un percorso argomentativo razionale e suffragato dalle risultanze sanitarie. Ha richiamato la regola dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 e la natura tecnica del giudizio di ascrivibilità, connotato dalla misurazione standardizzata della riduzione della validità economica contenuta nelle Tabelle A e B. Il ricorso è stato quindi respinto.
La Corte ha inoltre ribadito che la patologia tubercolare, o pleurica di origine specifica, è suscettibile di guarigione, come già affermato dalla giurisprudenza pensionistica, e che la precedente decisione della Sezione aveva escluso la lettura difensiva basata sugli artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 1092/1973. Le spese sono state compensate in ragione degli approfondimenti istruttori necessari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.