Pensione privilegiata: decorrenza economica retroattiva dalla domanda cartacea (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 197 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda telematica di pensione privilegiata costituisce condizione di procedibilità della domanda cartacea: una volta acquisita al sistema, la decorrenza economica del trattamento retroagisce alla data di presentazione dell’istanza cartacea, e non al primo giorno del mese successivo alla trasmissione telematica. È invece infondata la domanda di maggiorazione dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile quando l’aumento risulti già ricompreso nelle somme riconosciute dall’Ente e il ricorrente non abbia contestato specificamente i calcoli, operando il principio di non contestazione. La soccombenza reciproca e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, già liquidata con decorrenza giuridica dal 29.9.2011, fin dal mese di ottobre 2011. La domanda cartacea sarebbe stata presentata il 10.11.2011, poco dopo la dispensa per infermità dipendente da causa di servizio. L’INPS ha invece fissato la decorrenza economica solo dal 1° maggio 2018, sostenendo che si trattasse del primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda telematica, avvenuta il 22.4.2018.
Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, la liquidazione sarebbe dovuta avvenire d’ufficio, essendo la cessazione dal servizio determinata da inidoneità correlata a patologie ascritte a causa di servizio. Ha inoltre rivendicato l’aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 167, avendo compiuto oltre cinque anni di servizio effettivo e con infermità ascritta alla VII categoria della Tabella A.
La Motivazione della Corte
La prima domanda è fondata. Il giudice contabile richiama l’orientamento secondo cui l’istanza telematica è pacificamente considerata condizione di procedibilità di quella cartacea. Una volta acquisita al sistema, essa fa retroagire la decorrenza economica alla data di presentazione della domanda cartacea, come affermato da Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 485/2023. Nel caso concreto la domanda cartacea risulta presentata presso l’INPDAP il 10.11.2011, con la conseguenza che la pensione privilegiata deve avere decorrenza economica dal mese di ottobre 2011.
Ne deriva la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati non erogati dall’ottobre 2011 fino al maggio 2018. Le somme riconosciute vanno maggiorate degli interessi legali e, solo per i periodi in cui l’indice di svalutazione risulti superiore, anche della rivalutazione monetaria. Sul punto il giudice richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM e sent. n. 10/2002/QM, oltre a Sez. III App., sent. n. 79/2015 e Sez. II App., sent. n. 888/2017.
È invece infondata la seconda domanda. L’aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile era già ricompreso nelle maggiori somme riconosciute dall’INPS. Il ricorrente non ha mai contestato, né con la memoria né in sede di discussione orale, i calcoli compiutamente specificati dall’Ente nella memoria di costituzione. Il giudice ritiene pertanto che, anche in virtù del principio di non contestazione, sia stata fornita prova piena della corretta applicazione della maggiorazione di legge, con conseguente reiezione del ricorso sotto tale profilo.
Quanto alle spese, la soccombenza reciproca e le pregresse incertezze giurisprudenziali in materia costituiscono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti. Il giudice dispone inoltre, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018, che i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non siano pubblicati, nemmeno in caso di inserimento della sentenza nella banca dati della Corte dei conti o di diffusione via web, con oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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