Ascrivibilità tabellare e pensione privilegiata: irrilevanza della stabilità dell’infermità di Tabella B (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 195 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, il comma 1 dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 riserva la pensione vitalizia all’infermità non suscettibile di miglioramento soltanto se ascritta alla Tabella A. Le infermità ricondotte alla Tabella B restano indennizzabili con l’una tantum, quand’anche di carattere stabile, poiché non possono dar luogo al trattamento pensionistico privilegiato. L’ipotesi che alla Tabella B possano accedere solo patologie suscettibili di miglioramento è smentita dal suo stesso contenuto, che annovera infermità chiaramente stabili. La domanda volta a contestare la diversa ascrivibilità tabellare di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio è ammissibile e non integra una domanda di aggravamento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere l’ascrizione a categoria di pensione privilegiata di due infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio ma classificate come ascrivibili alla Tabella B. Da tale classificazione era derivato il diritto alla sola indennità una tantum, in luogo della pensione.
Il Ministero si è costituito eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, per mancanza della preventiva domanda amministrativa di aggravamento. Nel merito ha sostenuto che il rigetto poggiava sulle valutazioni medico-legali degli organi competenti, espressione di discrezionalità tecnica, insindacabili dall’amministrazione attiva. Con ordinanza n. 32/2024 è stato acquisito il parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione pregiudiziale, qualificando la domanda come ammissibile. Il ricorso non introduce un aggravamento, ma investe la diversa ascrivibilità tabellare delle patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ai fini dell’eventuale trattamento pensionistico privilegiato. Si tratta dunque di questione distinta da quella dell’aggravamento.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato sul rilievo del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, ritenuto immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi del servizio concretamente prestato e delle caratteristiche intrinseche del complesso morboso. Secondo tale parere, la prima infermità non è ascrivibile ad alcuna categoria di pensione, per l’assoluta assenza di ripercussioni funzionali, e la seconda è già stata ascritta alla Tabella B per indennizzo una tantum, non potendo accedere a migliore categoria per la modica incidenza funzionale.
Il giudice ha poi confutato la tesi difensiva secondo cui alla Tabella B potrebbero essere ricondotte solo patologie suscettibili di miglioramento. La Corte ha osservato che la Tabella B annovera anche infermità chiaramente stabili, come la perdita delle dita di una mano. Il riferimento normativo invocato dal ricorrente — il comma 1 dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 — riguarda testualmente le infermità di cui alla Tabella A e non quelle di Tabella B, sicché nessun argomento se ne può trarre nel senso prospettato.
Poiché le due infermità non rientrano nella Tabella A, esse non possono dar luogo al trattamento pensionistico privilegiato, nemmeno se ritenute insuscettibili di miglioramento. Ne è conseguita la reiezione del ricorso. Le difficoltà dell’accertamento hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e la non pubblicazione dei dati relativi allo stato di salute, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
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