Quota B di pensione: legittimo il proporzionamento 12/13 sulla retribuzione media (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 91 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La seconda quota di pensione (Quota B) dei dipendenti pubblici iscritti alla gestione esclusiva si determina applicando alla retribuzione media pensionabile, comprensiva della tredicesima mensilità, l’aliquota differenziale di rendimento maturata nel periodo 1993-1995. Poiché la retribuzione media è calcolata su base annua con inclusione della tredicesima, l’importo così ottenuto va successivamente riproporzionato da tredici a dodici mensilità mediante il coefficiente 12/13, restando la tredicesima erogata separatamente in dicembre. Il proporzionamento si applica all’intero importo, comprese le componenti accessorie (straordinari, festività, indennità) assoggettate a contribuzione, senza che alcuna norma consenta di scorporarle. Non configura errore di calcolo lo scostamento tra la Quota B “grezza” e la quota effettivamente indicata nel modello 5007.
Il Fatto
Quarantasei pensionati, già appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza, contestano l’errore di calcolo che, secondo la loro prospettazione, l’INPS avrebbe commesso nella quantificazione della seconda quota di pensione riportata nei modelli 5007 consegnati al momento del pensionamento. La doglianza riguarda la sottostima di circa trecento euro annui, che i ricorrenti imputano a un’operazione priva di copertura normativa: l’Istituto, dopo aver moltiplicato la retribuzione media per la differenza dei coefficienti, divide il risultato per tredici e lo moltiplica per dodici.
Chiamati a rispondere, i ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità di tale metodologia, la riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria o quantomeno dal giugno 2020, la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione; in via subordinata, che almeno le componenti accessorie della retribuzione media vengano scorporate prima del proporzionamento. L’INPS si costituisce contestando integralmente le pretese e invocando la conformità del proprio criterio alla normativa richiamata.
La Motivazione della Corte
La questione ruota attorno alla correttezza del metodo con cui l’Istituto calcola la Quota B. La Corte rileva che il diverso criterio adottato dall’INPS fino al 2018 non è contestato dall’Istituto e risulta verificabile da precedenti giudizi: il nodo è dunque stabilire quale dei due calcoli sia conforme alla legge.
Il primo passaggio riguarda la retribuzione media. L’originario impianto del d.P.R. n. 1092/1973, negli articoli 94, 95 e 96, configurava la tredicesima come quota aggiuntiva erogata oltre la pensione annua, calcolata su dodici mensilità. Oggi però, per effetto del d.lgs. n. 503/1992, art. 7, comma 2, la base di calcolo della Quota B è data dalla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni. L’art. 12 della legge n. 153/1969 include nella retribuzione imponibile le gratificazioni annuali come la tredicesima, e l’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995 estende tale regola ai dipendenti pubblici dal 1° gennaio 1996. Ne segue che la retribuzione pensionabile è onnicomprensiva e comprende la tredicesima.
Il secondo passaggio attiene all’aliquota. La Quota B si calcola applicando alla retribuzione media l’aliquota differenziale maturata tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, secondo il d.lgs. n. 503/1992, art. 13. Nell’esempio numerico offerto dai ricorrenti, la retribuzione media di 42.534,04 euro moltiplicata per l’aliquota del 7,917% produce un importo grezzo di 3.367,42 euro, espresso su tredici mensilità perché la base conteneva la tredicesima.
Il terzo passaggio è il proporzionamento 12/13. Poiché la pensione è corrisposta in dodici rate ordinarie oltre alla tredicesima, erogata separatamente in dicembre, l’importo determinato su tredici mensilità va convertito su base annua di dodici. L’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 impone che la rata mensile sia rapportata a dodici e che la tredicesima sia pagata a parte. Applicando il coefficiente, i 3.367,42 euro diventano 3.108,39 euro mensili, esattamente la cifra indicata in casella 5: lo scostamento non è un errore ma l’effetto matematico necessario del proporzionamento.
Quanto alla domanda subordinata, la Corte esclude che le componenti accessorie possano essere scorporate. La legge n. 724/1994, art. 15, comma 3 e l’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995 rendono omnicomprensiva la base pensionabile, sicché straordinari, festività e indennità, una volta contribuiti, concorrono alla Quota B come lo stipendio base e la tredicesima. Nessuna norma distingue il loro trattamento nel proporzionamento: applicare il 12/13 all’intero importo è l’unico metodo conforme al principio di uguaglianza delle retribuzioni imponibili. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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