Azione di accertamento del requisito sanitario per la contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 116 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento relative alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o di questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi un trattamento pensionistico. Ne consegue che il lavoratore ancora in servizio, che abbia presentato all’INPS domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa senza ottenere riscontro, ha interesse attuale e concreto all’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sull’assenza di una domanda di pensionamento, è pertanto infondata.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione, agisce per l’accertamento della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Espone di essere affetta da plurime patologie e di aver presentato domanda di accertamento dell’invalidità civile in misura pari o superiore al 75%; la competente Commissione Medica le riconosceva una riduzione permanente della capacità lavorativa al 70%. Presentava quindi domanda per l’attribuzione dei benefici previsti dalla norma, senza ottenere riscontro, e proponeva ricorso davanti al Tribunale di Velletri, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.
Riassunto il giudizio davanti a questa Corte, la ricorrente chiede, previo espletamento di CTU medico-legale, l’accertamento del requisito sanitario e il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa. Si costituisce l’INPS, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, stante la permanenza in servizio della ricorrente e l’assenza di una domanda di pensionamento, e chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di rito. Rileva che nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per le questioni ad esso funzionali, anche a prescindere dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo di concessione o diniego.
Nel caso concreto la ricorrente, pur ancora in servizio presso il Ministero dell’Istruzione, ha chiesto in via amministrativa all’INPS l’accredito della contribuzione figurativa ai sensi della norma invocata, senza ottenere alcun riscontro, e ha quindi adito in riassunzione il Giudice unico per l’accertamento delle condizioni previste per il riconoscimento dei benefici contributivi. La Corte riconosce pertanto un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso e respinge l’eccezione di inammissibilità.
Nel merito, il Giudice ritiene che la questione presenti natura tecnica e dispone l’espletamento di un incombente istruttorio, richiedendo alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso lamentato e, in particolare, se possa attribuirsi una percentuale superiore al 75% o se il quadro possa essere ascritto alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
La Sezione speciale è chiamata a esprimere collegialmente il proprio motivato parere, previa visita medica ove necessaria, con esame della documentazione agli atti; è autorizzata a richiedere ulteriore documentazione e a comunicare alle parti il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni peritali. Le parti sono autorizzate a nominare un c.t.p. e a far pervenire osservazioni alla bozza dell’elaborato peritale. Il Giudice sospende ogni altra pronuncia in rito e in merito, riservando le spese al definitivo, e manda alla Segreteria per gli adempimenti e per la comunicazione della nuova udienza.
Nota della Redazione
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