Maneggio di danaro pubblico e obbligo di rendicontazione delle riscossioni dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 152 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, è agente contabile dell’ente locale chiunque abbia, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Tale nozione non postula la materiale detenzione del denaro, ma la sua disponibilità, che sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione, anche dematerializzata. Ne consegue che il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque introitate, comprese quelle versate direttamente dagli utenti mediante bonifico, POS o PagoPA. Il conto che descriva la sola gestione per contanti è improcedibile, e l’agente che non provveda alla sua nuova compilazione è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza sulla gestione resa da un agente contabile di un ente locale per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, relativa alla riscossione di diritti di segreteria, diritti sulle carte di identità anche elettroniche, sugli stampati e di ticket per mensa e trasporto scolastico.
Il magistrato designato ha rilevato che i conti rendicontavano esclusivamente le somme riscosse per contanti, omettendo gli importi introitate con modalità differenti, e ha concluso per l’improcedibilità dei conti. L’agente contabile ha contestato tali conclusioni, sostenendo di aver rendicontato tutto quanto riscosso direttamente e di non aver avuto alcun potere di disposizione sulle somme confluite direttamente nella tesoreria comunale. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di regolarità dei conti con conseguente discarico. La Procura generale ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione relativa alla sufficienza, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dall’agente contabile.
Muovendo dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, la Corte ha osservato che la norma individua un’ampia fattispecie soggettiva di agente contabile, estesa a tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il Collegio ha precisato che tale espressione non coincide con la materiale detenzione, ma con la disponibilità del denaro, che prescinde dalla concreta modalità di riscossione utilizzata.
Su queste basi, la Sezione ha affermato che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse. Il richiamo è alle sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e alla sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario, oltre che a Sez. giur. Toscana n. 285/2017, Sez. giur. Sardegna n. 294/2018 e alle sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024 della stessa Sezione calabrese.
La Corte ha quindi ritenuto che l’espressione maneggio di danaro pubblico vada intesa nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avvenga tramite subagenti o con modalità diverse dal contante. In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al necessario giudizio di conto.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui l’agente non avrebbe avuto il potere di disposizione delle somme versate per via telematica, rilevando che egli, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che cura dall’inizio alla fine, ne dispone in piena autonomia ancorché senza materiale apprensione. Sono stati pertanto dichiarati improcedibili i conti che descrivevano la sola gestione per contanti, mentre è stato dichiarato regolare, con discarico, il conto per la cui gestione la riscossione era avvenuta esclusivamente per cassa. I conti improcedibili dovranno essere nuovamente compilati e la mancata compilazione esporrà l’agente al giudizio per resa di conto ex art. 141 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.