Programma di lavoro per la parificazione del rendiconto della Regione Siciliana (Corte dei Conti Sez. Riunite Sicilia contr. n. 1 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale ha natura di controllo e non costituisce un giudizio in senso tecnico-processuale; non trova quindi applicazione il codice della giustizia contabile. Esso è disciplinato dagli artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214/1934 e si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero e in contraddittorio dei rappresentanti dell’Amministrazione. Il contraddittorio costituisce il canone obiettivo dell’intero procedimento, in tutte le fasi istruttorie e decisionali, e ad esso sono riferibili le regole dell’art. 111 Cost. La deliberazione di parifica è impugnabile ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c., restando esclusa la possibilità di pronunciamenti nomofilattici sull’esercizio di funzioni di controllo.

Il Fatto

Le Sezioni riunite per la Regione siciliana, in sede di controllo, approvano il programma di lavoro per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana relativo agli esercizi finanziari 2022 e 2023. Il rendiconto dell’esercizio 2022 è pervenuto il 5 febbraio 2024; quello dell’esercizio 2023 è pervenuto il 28 gennaio 2025.

Il collegio, convocato in camera di consiglio con ordinanza del 30 gennaio 2025, è chiamato a definire oggetto, princìpi e regole del giudizio, nonché le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria, alla luce degli indirizzi di nomofilachia contabile e della recente sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 34/2024/QM.

La Motivazione della Corte

La deliberazione muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Il giudizio di parificazione è annoverato tra gli strumenti rafforzati dal d.l. n. 174/2012, che ha potenziato i controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali a rilevanza costituzionale e del Servizio sanitario nazionale, in funzione della tutela degli equilibri di bilancio e dell’efficienza amministrativa, con addentellati negli artt. 81 e 97 Cost.

Le Sezioni riunite individuano due fasi fondamentali: l’analisi contabile del rendiconto, finalizzata all’accertamento degli equilibri e del rispetto dei vincoli di spesa; la valutazione economica dell’entrata e della spesa, orientata a specificare i profili propositivi per accrescere efficacia ed efficienza della gestione. La relazione di accompagnamento, pur collegata alla decisione, se ne distingue per oggetto e finalità, estendendosi ai profili gestionali di settore e alle criticità da segnalare all’amministrazione.

Centrale è il richiamo alla sentenza n. 34/2024/QM, con cui le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno fissato plurimi princìpi di massima. Tra questi: la parificazione non è un giudizio in senso tecnico-processuale e non è ad essa applicabile il codice della giustizia contabile; la deliberazione di parifica è impugnabile ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.; l’art. 40 del r.d. n. 1214/1934 impone che la deliberazione sia assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero e in contraddittorio con l’amministrazione. È esclusa la possibilità di pronunciamenti nomofilattici sull’esercizio di funzioni di controllo.

La Corte ribadisce che il contraddittorio è il principio fondamentale del giudizio, nonostante il difetto di una controversia in senso tecnico, e che ad esso sono riferibili le regole dell’art. 111 Cost. L’udienza pubblica rappresenta la formalizzazione di un confronto che deve essere pienamente svolto in istruttoria. Quanto al ruolo del pubblico ministero, l’acquisizione documentale è effettuata direttamente dalle Sezioni di controllo, per evitare duplicazioni e aggravamenti a carico degli uffici regionali.

Sul piano operativo, la deliberazione scandisce le fasi dell’istruttoria: richieste di chiarimenti e documentazione all’amministrazione, audizioni, predisposizione delle bozze di relazione, discussione delle questioni controverse in adunanze di pre-parifica, con facoltà di memorie e deduzioni per entrambe le parti. L’udienza pubblica di parificazione chiude il percorso con la relazione definitiva dei magistrati e le conclusioni del pubblico ministero e del rappresentante regionale. Gli argomenti oggetto del giudizio spaziano dal ciclo di bilancio al risultato di amministrazione, dai fondi accantonati alla gestione delle entrate, dall’indebitamento alle società partecipate, dal sistema sanitario alla finanza locale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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