Responsabilità erariale e ne bis in idem (Corte dei Conti Sez. II App. n. 143 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 20/1994, ha natura prevalentemente risarcitoria e non sanzionatoria, sicché non integra il divieto di ne bis in idem il cumulo con il giudizio penale e con la confisca per i medesimi fatti. Il rapporto tra giurisdizione ordinaria, penale e contabile va letto in termini di alternatività, non di esclusività, salva la detrazione in fase esecutiva di quanto già recuperato per effetto del giudicato penale. La confisca ex art. 322-ter cod. pen. ha natura esclusivamente sanzionatoria ed è ontologicamente distinta dal danno erariale. Il connotato doloso della condotta è condizione ostativa all’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, T.U. n. 1214/1934.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, in servizio in un nucleo operativo metropolitano, partecipava a un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al sequestro di una somma in contanti di euro 77.420. Quale responsabile della custodia dei beni sequestrati, ometteva di versare la cifra sul Fondo Unico Giustizia, come disposto dal pubblico ministero nell’atto di convalida del sequestro. Solo una parte minima veniva depositata; la restante somma era indebitamente destinata al pagamento di debiti personali.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna lo condannava al risarcimento di euro 132.415 in favore del Ministero della Giustizia. L’appellante impugnava la decisione deducendo la violazione del ne bis in idem rispetto alla condanna penale, l’illegittimità del cumulo sanzionatorio e la mancata considerazione delle sue condizioni economiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità della Procura generale. Quanto alla specificità dei motivi, richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, Cass. Sez. Un. n. 36481/2022): non è sufficiente la mera riproposizione delle tesi di prime cure. Rileva la prolissità del gravame, ma ritiene, con sforzo di lettura, di cogliere natura e portata dei motivi, escludendo l’inammissibilità.
Quanto al divieto di nova ex art. 193 c.g.c., la Corte osserva che la sentenza penale era già passata in giudicato nelle more del giudizio di primo grado: l’appellante avrebbe potuto proporre l’eccezione, non risultando però dal fascicolo alcun verbale d’udienza. Anche tale profilo resta assorbito.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 4871/2022, n. 16722/2020): le giurisdizioni ordinaria e contabile sono reciprocamente indipendenti anche davanti a un medesimo fatto materiale, con rapporto di alternatività e non di esclusività. Il ne bis in idem non sussiste, stante l’autonomia dei giudizi.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 132/2024) e la pronuncia Rigolio c. Italia della Corte EDU: la responsabilità erariale mantiene natura risarcitoria, ancorata al danno subito, con funzione di deterrenza ma non assoggettabile al rigido criterio di proporzionalità del Protocollo n. 7 CEDU. La confisca ex art. 322-ter cod. pen. è distinta dal danno erariale.
Infine, il connotato doloso della condotta è ostativo al potere riduttivo: l’istituto, finalizzato a lasciare irrisarcita una quota del danno, collide col particolare disvalore della condotta dolosa. L’appello è respinto; resta ferma la detrazione in sede esecutiva di quanto già recuperato per effetto del giudicato penale.
Nota della Redazione
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