Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1055 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua formazione. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia provveduto, neppure parzialmente, al pagamento. Alla dichiarazione di inottemperanza consegue l’ordine di provvedere entro un nuovo termine e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Una docente otteneva dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per il valore annuo di euro 500,00, con riferimento a più anni scolastici.

Notificato il titolo esecutivo, decorreva il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione effettuasse alcun pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo l’erogazione dell’importo complessivo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha incentrato la decisione sulla verifica dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, ritualmente notificato, e inutile decorso del termine per provvedere. Ha richiamato l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che fissa in 120 giorni il termine dilatorio per il pagamento delle somme da parte dell’amministrazione.

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura. Tale condotta ha reso non contestata la pretesa.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha dato esecuzione al titolo, e gli ha assegnato un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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