Recupero emolumenti a militare sospeso e poi rimosso (TAR Lombardia n. 2176 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle competenze stipendiali indebitamente corrisposte al militare costituisce atto dovuto ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., privo di valenza provvedimentale e privo del requisito della specifica motivazione, poiché l’interesse pubblico al ripristino della legalità finanziaria è in re ipsa. La sospensione precauzionale dall’impiego comporta la corresponsione della sola metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, sicché l’integrale percezione genera indebito. La perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari determina l’immediata cessazione dal servizio attivo e la risoluzione del rapporto di impiego, con decorrenza economica dalla data del provvedimento, con conseguente perdita del diritto al trattamento economico anche per il c.d. periodo di attesa. L’affidamento del dipendente non è opponibile all’Amministrazione quando le somme non siano dovute.

Il Fatto

Il ricorrente, già Appuntato Scelto dei Carabinieri collocato in congedo per perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ha impugnato la missiva del 3 luglio 2024 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha comunicato il recupero di Euro 32.125,00 (lordo Irpef) a titolo di competenze stipendiali non dovute, con contestuale costituzione in mora.

Il recupero riguardava due periodi: Euro 2.490,23 per competenze percepite per intero, anziché in misura dimidiata, durante la sospensione precauzionale dall’impiego dal 24.09.2020 al 30.11.2020; e Euro 29.634,77 per competenze ritenute integralmente indebite dal 02.08.2021 al 30.09.2023. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diritto alla retribuzione sarebbe rimasto intatto sino alla cessazione effettiva dal servizio, avvenuta nel settembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame.

Quanto alla somma percepita nel periodo di sospensione precauzionale, il Tribunale ha richiamato l’art. 920, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui durante la sospensione dall’impiego compete al militare la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Avendo il ricorrente percepito il trattamento in misura integrale, la differenza è indebitamente corrisposta.

Per la restante somma, il Collegio ha respinto la tesi del c.d. periodo di attesa. La circostanza che la cessazione del rapporto sia intervenuta in concreto solo nel 2023 non elide l’efficacia del provvedimento di perdita del grado per rimozione adottato ai sensi degli artt. 861, comma primo, lettera d), e 867, comma quinto, D.Lgs. n. 66/2010, con decorrenza economica dal 02.08.2021. Da tale provvedimento deriva l’immediata cessazione dal servizio attivo e la risoluzione del rapporto di impiego, con conseguente perdita del diritto al trattamento economico.

Né rileva l’affidamento invocato dal ricorrente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la percezione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, e l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione. Il richiamo è alle pronunce del Cons. Stato, sez. VI, n. 4284 del 2011 e n. 6500 del 2002, nonché a Cons. Stato, sez. III, n. 2903 del 2014.

Il ricorso è stato pertanto respinto, previo assorbimento dell’ultimo motivo, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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