Prescrizione del danno erariale e conoscibilità obiettiva del pregiudizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 87 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo la regola generale dell’art. 2935 cod. civ.. Il dies a quo non coincide con la sola condotta illecita, ma richiede un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte dell’amministrazione danneggiata. Il fatto dannoso si perfeziona quando le conseguenze della condotta si esteriorizzano in un effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, divenendo percepibili secondo un criterio di ordinaria diligenza. In presenza di contributo pubblico erogato sulla base di garanzia fideiussoria non idonea, il pregiudizio è integrato e conoscibile già al momento dell’erogazione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio tre soggetti chiedendo la condanna al risarcimento, in favore della Regione, di euro 64.475,46 per un contributo pubblico indebitamente erogato a una società a responsabilità limitata unipersonale. La somma era ripartita tra la rappresentante legale della società e due funzionari regionali, rispettivamente dirigente ed estensore della determinazione dirigenziale di concessione.
Secondo l’accusa, la garanzia fideiussoria presentata era nulla perché rilasciata da soggetto non abilitato e la società non aveva avviato il progetto finanziato. Con sentenza n. 219/2021 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento nei confronti dei due funzionari, individuando il dies a quo nella determinazione di concessione del contributo. La Procura regionale proponeva appello avverso tale capo.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta al giudice d’appello riguarda unicamente la decorrenza della prescrizione con riferimento alla condotta dei funzionari regionali. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fissa il termine quinquennale dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, e lo correla alla regola generale dell’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Da tale coordinamento deriva che non è sufficiente il compimento della condotta illecita. Occorre un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte dell’amministrazione danneggiata. Il momento di esteriorizzazione del pregiudizio costituisce il dies a quo; solo da allora è configurabile un’inerzia giuridicamente rilevante del titolare del diritto. La Corte richiama la Sez. II App. n. 132/2019 e la Sez. III App. n. 20/2020.
Il Collegio individua il dies a quo, per entrambi gli appellati, nel momento in cui la Regione ha autorizzato il pagamento del contributo alla società, pari al 50 per cento di quello concesso. L’erogazione era condizionata alla previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, escutibile a prima richiesta, e la mancata produzione della documentazione avrebbe comportato la decadenza dal beneficio.
Con l’erogazione, la fattispecie dannosa risulta integrata, poiché già in quel momento si determina il depauperamento del pubblico denaro e la presentazione di una fideiussione non idonea vanifica ogni futura possibilità di recupero. Non è necessario alcun ulteriore accertamento, né una formale revoca del contributo, poiché la non idoneità della garanzia era facilmente ed immediatamente rilevabile dai funzionari, sui quali gravava il correlativo potere/dovere di verifica del rispetto delle prescrizioni del bando.
Il termine di prescrizione risulta, pertanto, già maturato alla data della costituzione in mora, notificata ai funzionari oltre il quinquennio. Il motivo di appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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