Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per pagamento tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 100 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, la definizione con rito abbreviato di cui all’art. 130 cod. giust. contabile consegue al pagamento della somma indicata nel decreto di ammissibilità. Il mancato versamento nei termini non determina l’automatica revoca dell’ammissibilità: ove il convenuto sia rimesso nei termini e provveda al pagamento, il Collegio definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. contabile e ne dichiara l’estinzione. La finalità deflattiva dell’istituto e l’interesse dell’Erario all’immediato incameramento delle somme giustificano la conservazione degli effetti del rito, restando ferma la condanna del convenuto alle spese di giudizio secondo soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale contesta a un dipendente civile di un’amministrazione statale di avere asportato marche da bollo da pratiche già definite, di averle riutilizzate su nuove istanze e di avere alterato numerose pratiche di rilascio del passaporto, arrecando un pregiudizio erariale complessivo quantificato in euro 15.000,00. La Procura chiede la condanna al risarcimento del danno in favore dell’amministrazione.

Il convenuto, costituendosi, formula istanza di definizione con rito abbreviato offrendo in pagamento euro 6.000,00. La Procura esprime parere favorevole. Il Collegio, ritenuta ammissibile l’istanza e congrua la somma in rapporto alla gravità della condotta, accoglie la richiesta con decreto n. 1/2025. Il pagamento non viene eseguito nei termini; il difensore chiede la rimessione in termini, alla quale la Procura non si oppone.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda gli effetti del pagamento tardivo nell’ambito del rito abbreviato contabile. Il Collegio muove dall’ammissibilità dell’istanza già dichiarata con il decreto che ha accolto la richiesta di definizione anticipata.

La Corte valorizza la finalità deflattiva del contenzioso svolta dall’istituto e l’interesse dell’Erario a incamerare con immediatezza le somme oggetto di condanna. Su questa base la somma offerta è stata ritenuta congrua in rapporto alla gravità della condotta.

Il mancato pagamento nel termine fissato non ha indotto il Collegio a revocare l’ammissibilità. Di fronte all’istanza di rimessione nei termini, non opposta dalla Procura, il giudizio è stato rinviato per l’accertamento del versamento e della dichiarazione di incameramento dell’amministrazione creditrice.

Accertato il deposito della documentazione attestante il pagamento e acquisita la quietanza dell’amministrazione, la Corte ha applicato l’art. 130, comma 8, cod. giust. contabile, definendo il giudizio e dichiarandone l’estinzione. La pronuncia conferma che il rito abbreviato conserva la propria efficacia quando il versamento, pur tardivo, intervenga prima della definizione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 144,00 a carico del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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