Insussistente la giurisdizione contabile sui conti degli agenti dei Consorzi di Bonifica (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 187 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti dei Consorzi di Bonifica, che hanno natura di enti pubblici economici perché svolgono attività di tipo imprenditoriale, e dei loro tesorieri o consegnatari deve essere negata la giurisdizione della Corte dei conti in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi. Manca, infatti, una espressa previsione normativa che la fondi. Sono irrilevanti, a tal fine, l’assoggettamento dei consorzi a controllo amministrativo e la non assimilabilità degli stessi ai consorzi tra enti locali territoriali. La competenza spetta al giudice ordinario. Il giudice contabile, preso atto dell’orientamento della Corte di Cassazione, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e indicare il giudice ordinario come munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la verifica della ammissibilità, procedibilità e regolarità del rendiconto reso da un agente contabile, consegnatario di titoli azionari, in servizio presso il Consorzio di Bonifica delle Marche per l’esercizio finanziario 2014.
Il magistrato istruttore, con relazione, aveva segnalato profili di irregolarità e chiesto la fissazione dell’udienza. La difesa dell’agente contabile eccepiva preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per carenza di giurisdizione del giudice contabile. Analoga questione era stata sollevata dalla Procura regionale. Poiché in un giudizio parallelo, riguardante altro agente del medesimo consorzio, era stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la Sezione aveva rinviato la trattazione in attesa della decisione della Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale è la sussistenza della giurisdizione contabile sui conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica. La risposta del Collegio è negativa, in adesione all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.
Il Collegio richiama l’ordinanza n. 17489/2025 con cui la Cassazione, pronunciandosi su un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta nell’ambito di un giudizio pendente davanti alla stessa Sezione, ha dichiarato l’insussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ordine ai conti degli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica.
Tale decisione conferma il precedente orientamento delle Sezioni Unite n. 1548/2017. Secondo quel principio, i Consorzi di Bonifica hanno natura di enti pubblici economici, perché svolgono attività di tipo imprenditoriale. Non è decisiva, in senso contrario, l’equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, che è limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell’esazione.
Il Collegio sottolinea che la giurisdizione contabile è esclusa anche nei confronti dei tesorieri dei consorzi. Rilevano, in proposito, la mancanza di un’espressa previsione normativa, l’irrilevanza dell’assoggettamento dei consorzi a controllo amministrativo e la non assimilabilità degli stessi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, ai consorzi tra enti locali territoriali.
La giurisdizione in questa materia appartiene, dunque, al giudice ordinario. Preso atto di tale orientamento, ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza richiamata, il Collegio dichiara la insussistenza della propria giurisdizione anche sul conto oggetto del presente giudizio, reso da un agente contabile del medesimo consorzio. Indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del c.g.c., il giudice ordinario come munito di giurisdizione. Dispone, infine, la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
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Nota della Redazione
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