Ricalcolo pensione militare con aliquota 2,44% anche per gli under 15 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 120 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 2,44% annuo per ogni anno di servizio utile, affermata dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM, si applica alla quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), legge n. 335/1995 anche nei confronti del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità complessiva ma con anzianità utile inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Il giudice d’appello che recepisce tale principio non incorre in ultrapetizione, poiché il ricorso imperniato sull’applicazione del coefficiente unitario previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione, né viola la pregiudiziale amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., essendosi l’Istituto pronunciato con il provvedimento pensionistico applicando il diverso coefficiente previsto per il personale civile.
Il Fatto
Un ex militare dell’Esercito Italiano, in quiescenza dal 1° agosto 2019, aveva chiesto la riliquidazione della pensione con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’aliquota prevista dall’art. 44 del medesimo testo unico. Al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile di 15 anni, 7 mesi e 17 giorni; alla cessazione dal servizio un’anzianità complessiva superiore a 20 anni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 97 depositata il 19 maggio 2021, aveva respinto il ricorso. Il giudice di primo grado aveva richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, escludendone l’invocabilità per la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto in favore del militare cessato con oltre 20 anni di servizio, e aveva dichiarato inammissibile la domanda di applicazione dell’aliquota del 2,44% per difetto di previa istanza amministrativa. L’ex militare ha proposto appello, invocando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, che ha esteso il riconoscimento dell’aliquota anche agli “under 15”.
La Motivazione della Corte
La Sezione II centrale d’appello ha ritenuto l’appello meritevole di accoglimento, muovendo dall’unico motivo di gravame con cui l’appellante aveva censurato la pronuncia di primo grado per errata applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Collegio ha ricostruito il percorso nomofilattico. In presenza di un conflitto orizzontale sulla questione in grado d’appello, le Sezioni riunite n. 1/2021/QM avevano affermato che la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Tale soluzione ermeneutica — ha osservato la Corte — pone al riparo dal rischio di duplicazione della valorizzazione del periodo di servizio compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei 20 anni. Detta valorizzazione, se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale del 44%, avverrebbe una prima volta nella quota retributiva e una seconda volta nella quota contributiva.
I principi delle Sezioni riunite sono stati poi estesi, con la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, evenienza che ricorre nella specie. Il Collegio ha dichiarato di volersi conformare al percorso argomentativo dell’organo nomofilattico, recepito dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni d’appello.
Quanto ai profili processuali, la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione: ancorché non risultasse in origine una specifica domanda sull’esatta determinazione dell’aliquota, il ricorso era espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo della pensione. Né sussiste la violazione della pregiudiziale amministrativa, poiché l’INPS si era pronunciato con il provvedimento pensionistico applicando il coefficiente previsto per il personale civile. L’appello è stato accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione, degli accessori secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c. e degli interessi anatocistici dalla data del deposito del ricorso di primo grado; le spese sono state integralmente compensate per il mutamento di giurisprudenza intervenuto dopo la decisione di prime cure.
Nota della Redazione
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